Particolare tenuità del fatto: quando il ricorso è inammissibile
La questione della particolare tenuità del fatto rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia, specialmente quando si tratta di definire i confini tra un reato punibile e uno che, pur sussistendo, non merita l’irrogazione di una pena. La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta con precisione il tema dell’inammissibilità dei ricorsi che tentano di rimettere in discussione valutazioni di merito già ampiamente motivate.
L’oggetto del contendere
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua responsabilità penale, escludendo l’applicabilità dell’esimente prevista dall’articolo 131-bis del Codice Penale. La difesa sosteneva che la condotta potesse rientrare nei parametri della particolare tenuità del fatto, richiedendo quindi l’esclusione della punibilità.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella natura dei motivi presentati, considerati “meramente riproduttivi” di censure già vagliate e disattese nei precedenti gradi di giudizio. La Cassazione ha ribadito che, in sede di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica, coerente e puntuale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta analisi compiuta dai giudici di merito riguardo alla gravità dell’illecito. Per l’applicazione della particolare tenuità del fatto, non è sufficiente che il reato sia punito con una pena contenuta, ma occorre valutare la modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva evidenziato una consistenza oggettiva della condotta e un’intensità del dolo tali da rendere incompatibile il fatto con il concetto di tenuità. Tali elementi, essendo stati analizzati con argomenti giuridici corretti, pongono la decisione al riparo da qualsiasi censura in sede di legittimità. La reiterazione di argomenti già respinti senza l’apporto di nuovi profili di diritto determina inevitabilmente l’inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza sottolineano il rigore procedurale necessario nel giudizio di Cassazione. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma che la particolare tenuità del fatto non può essere invocata come clausola di stile, ma deve poggiare su presupposti concreti che il giudice di merito ha il compito di accertare. Una volta che tale accertamento è compiuto nel rispetto delle regole logico-giuridiche, il sindacato della Cassazione si arresta, sanzionando tentativi di ricorso puramente dilatori o ripetitivi.
Perché un ricorso sulla particolare tenuità può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, senza evidenziare violazioni di legge specifiche commesse dal giudice d’appello.
Quali elementi impediscono il riconoscimento della particolare tenuità del fatto?
L’esclusione della punibilità è preclusa quando la condotta criminale presenta una rilevante gravità oggettiva o quando il dolo, ovvero l’intenzione di delinquere, risulta particolarmente intenso.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42542 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42542 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in ep esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono cons legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudi escludendo la applicabilità alla specie del disposto di cui all’art 131 bis cp consistenza oggettiva della condotta e dell’intensità del dolo riscontrati, aspetti termini da porre la relativa valutazione al riparo da censure prospettabili in sede ritenuta;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.