Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50904 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50904 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore lamenta erronea applicazione degli artt. 131-bis, 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione- sono inammissibili.
Rilevato, invero, che la doglianza relativa all’art. 131 bis è inammissibile in quanto non è stata dedotta nei motivi di appello e non è, pertanto, deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Considerato che la sentenza in esame, con riguardo al trattamento sanzionatorio, rileva, in modo non manifestamente illogico e scevro da vizi giuridici, che la pena base, individuata peraltro in misura di poco superiore al minimo edittale anche per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva qualificata, è congrua in considerazione dei gravi reati perpetrati dall’imputato, aventi ad oggetto una pluralità di armi da fuoco, e dei numerosi precedenti penali, che non consentono una modifica in senso più favorevole del regime di bilanciamento delle circostanze.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – che genericamente insiste su profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.