Particolare tenuità del fatto: i limiti del ricorso in Cassazione
La questione della particolare tenuità del fatto rappresenta uno degli istituti più rilevanti del diritto penale moderno, permettendo l’esclusione della punibilità per condotte che, pur essendo reati, presentano un’offensività minima. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio non è privo di vincoli procedurali stringenti, specialmente quando si giunge davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
Nel caso analizzato, un imputato condannato per tentata truffa ha cercato di ottenere il riconoscimento dell’esimente solo nell’ultimo grado di giudizio. La giurisprudenza è però costante nel ritenere che il perimetro del giudizio di legittimità sia limitato a quanto già discusso nelle fasi precedenti.
Il caso: tentata truffa e strategia difensiva
L’imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di tentata truffa in concorso. In sede di appello, la difesa si era concentrata esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, omettendo di richiedere l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale.
Solo con il ricorso per Cassazione è stata sollevata la violazione di legge relativa alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. Questo salto procedurale ha determinato l’esito negativo del ricorso, evidenziando l’importanza di una pianificazione difensiva completa sin dalle prime battute del processo.
Il divieto di novità in Cassazione
Il codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotte in Cassazione questioni che non siano state precedentemente devolute alla cognizione del giudice d’appello. Questo principio serve a garantire la stabilità delle decisioni e a evitare che il giudizio di legittimità si trasformi in un terzo grado di merito.
Se il giudice d’appello non è stato investito della questione relativa alla tenuità del fatto, non può essergli imputato alcun vizio di motivazione o violazione di legge per non averla concessa d’ufficio, a meno che non vi siano presupposti evidenti e rilevabili in ogni stato e grado, che però devono essere comunque contestualizzati.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ribadito che la censura riguardante il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità è inammissibile ai sensi dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Trattandosi di un profilo non devoluto alla Corte d’appello, il giudice di merito ha correttamente omesso di pronunciarsi sul punto.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che la determinazione della pena e la valutazione dell’offensività della condotta sono compiti riservati ai giudici di merito. Una volta che tali soggetti hanno deciso sulla base dei motivi presentati, la Cassazione non può integrare d’ufficio valutazioni che la parte ha scelto di non sollecitare tempestivamente.
Le conclusioni
La sentenza si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ricorda a tutti gli operatori del diritto che la tempestività nell’eccepire determinati istituti è fondamentale per la tutela dei diritti dell’assistito.
Si può richiedere la particolare tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione?
No, la questione deve essere stata precedentemente sollevata nel giudizio di appello, altrimenti il ricorso viene dichiarato inammissibile per il divieto di novità.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Qual è il ruolo della Cassazione riguardo all’articolo 131-bis c.p.?
La Cassazione verifica solo se il giudice di merito ha applicato correttamente la legge e motivato adeguatamente la sua decisione, senza poter compiere nuove valutazioni sul fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1526 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1526 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 25392/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza grado in forza della quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena ritenuta per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 640 cod. pen.
Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo dife fiducia, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione relat alla mancata adozione di una pronunzia ex art. 131 bis. c.p.
Premesso che i giudici territoriali hanno disatteso l’unico motivo che era stato de l’atto di appello inerente al solo trattamento sanzionatorio, osserva questa Corte ch in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui bis cod. pen., è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. tr profilo non previamente devoluto alla cognizione della Corte d’appello e, quindi, d rispetto alle quali il giudice del merito ha correttamente omesso di pronunziars possono essere dedotte per la prima volta in RAGIONE_SOCIALEzione.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammis declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese pr della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
Il Consigliere Estensore
Il Presidente