Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42399 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42399 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA inoltre:
COGNOME – COGNOME NOME
avverso la sentenza del 19/10/2022 del GIUDICE DI PACE di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato non punibile COGNOME NOME per i reati di percosse e di minaccia in danno di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, per particolare tenuità dei fatti ex art. 131-bis cod. pen..
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Roma, articolando un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge, stante l’inapplicabili dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. al procedimento dinanzi al giudice di pace e vizio di motivazione apparente.
Con requisitoria in data 24 luglio 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa NOME COGNOME, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 53683 del 22/06/2017, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la causa di esclusione della punibilità per partic tenuità del fatto, prevista dall’art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relat reati di competenza del giudice di pace (Rv. 271587), precisando che il rapporto tra l’art. 131 bis cod. pen. e l’art.34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, ne cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa.
Alla stregua di tale principio e tenuto conto che sussiste un interesse concreto ed attuale della parte pubblica ricorrente alla rimozione del provvedimento, avendo lo stesso giudice censurato in esso evidenziato le ragioni della inoperatività, nella fattispecie al vaglio, dell’a d.lgs. n. 274 del 2000, s’impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Roma, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Roma, in diversa persona fisica.
Così deciso il 14/09/2023