La particolare tenuità del fatto nel reato di truffa
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito i limiti invalicabili per l’applicazione della particolare tenuità del fatto in materia di reati contro il patrimonio. La questione centrale riguarda la possibilità di accedere alla causa di non punibilità prevista dall’ordinamento quando la condotta del reo non appare come un episodio isolato, ma si inserisce in un quadro di reiterazione delittuosa.
Analisi dei fatti
Il caso ha riguardato un imputato condannato per truffa aggravata, la cui responsabilità era stata accertata sulla base di prove documentali e tecniche. Nello specifico, l’identificazione del colpevole era avvenuta incrociando le dichiarazioni della vittima con gli screenshot delle conversazioni digitali intercorse tra le parti e l’intestazione dell’utenza telefonica utilizzata per portare a termine l’illecito. Nonostante la chiarezza del quadro probatorio, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando la valutazione delle prove e, in subordine, la mancata applicazione dell’esimente per la tenuità dell’offesa.
Decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. I giudici hanno confermato la solidità dell’impianto motivazionale della sentenza di appello, sottolineando che i rilievi difensivi erano volti a una non consentita rilettura dei fatti di causa. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, ribadendo la natura deflattiva e sanzionatoria del giudizio di legittimità in caso di ricorsi palesemente infondati.
Le motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha posto l’accento sul concetto di abitualità del comportamento come causa ostativa alla concessione della particolare tenuità del fatto. Secondo l’articolo 131-bis del codice penale, il beneficio è precluso qualora l’autore abbia commesso più reati della stessa indole. Nel caso in esame, il certificato penale del ricorrente evidenziava numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Tale circostanza impedisce legalmente di considerare l’offesa come tenue, poiché la legge intende premiare solo condotte sporadiche e di minima entità, non soggetti che dimostrano una propensione costante alla commissione di truffe. La corretta applicazione della norma richiede quindi un’analisi non solo del danno arrecato, ma anche del profilo soggettivo del reo.
Le conclusioni
Il provvedimento in esame consolida l’orientamento secondo cui la recidiva e i precedenti penali specifici costituiscono un blocco invalicabile per l’applicazione delle cause di non punibilità. La decisione ricorda che la giustizia penale deve bilanciare la mitezza verso i fatti realmente lievi con il rigore verso chi delinque abitualmente. In conclusione, l’abitualità della condotta, desunta dallo storico giudiziario del soggetto, neutralizza ogni possibilità di invocare la tenuità del fatto, garantendo così la funzione deterrente della pena nei confronti dei trasgressori seriali.
Quando non si può invocare la particolare tenuità del fatto nella truffa?
Il beneficio è escluso quando l’autore del reato ha precedenti penali specifici che dimostrano una abitualità nel comportamento delittuoso.
Possono bastare screenshot e dati telefonici per una condanna per truffa?
Sì, se supportati dalle dichiarazioni coerenti della vittima, gli elementi digitali come screenshot e intestazioni di utenze sono prove idonee per l’identificazione del colpevole.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Comporta la conferma della condanna precedente e l’obbligo di pagare le spese del procedimento insieme a una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8976 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8976 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo meramente reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con lineare e logica motivazione, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, nonché volti a censurare un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze processuali poste dai giudici di merito a base del loro convincimento (si veda pag. 2 dell’impugnata sentenza, ove sono stati indicati gli elementi di fatto valorizzati ai fini della identificazione del Mist quale autore della truffa ascrittagli, le precise e coerenti dichiarazioni della persona offesa, supportate dagli screenshot delle conversazioni intercorse tra quest’ultimo e l’imputato, nonché dall’intestazione dell’utenza telefonica utilizzata per la vendita del bene);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione della particolare tenuità del fatto per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. (nel moti erroneamente indicato come reato ex art. 633 cod. pen.) risulta manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del disposto normativo di cui all’art. 131-bis cod. pen., valutando quali circostanze ostative alla configurabilità di detta causa di non punibilità le modalità della condotta e la presenza a carico dell’odierno ricorrente di più precedenti specifici, da cui, conformemente al terzo comma della suddetta norma, è desumibile l’abitualità del comportamento (si veda pag. 3 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.