Particolare tenuità del fatto: quando lo spaccio non è un reato lieve
La particolare tenuità del fatto rappresenta un istituto fondamentale per evitare la sanzione penale in presenza di condotte che, pur essendo reato, presentano un’offensività minima. Tuttavia, la sua applicazione nel settore degli stupefacenti incontra limiti rigorosi, specialmente quando emergono elementi di professionalità o abitualità nella condotta del reo.
Il caso in esame
Un imputato è stato condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante il tentativo di ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del Codice Penale, sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno confermato la responsabilità penale, negando ogni beneficio. Il ricorrente ha quindi adito la Suprema Corte contestando la ricostruzione dei fatti e il diniego delle attenuanti generiche.
Il concetto di particolare tenuità del fatto nello spaccio
La Suprema Corte ha chiarito che per l’applicazione della causa di non punibilità non basta che il fatto sia di lieve entità, ma occorre che la condotta sia sporadica. Nel caso di specie, l’inserimento non occasionale del soggetto nelle dinamiche dello spaccio ha reso impossibile qualificare l’azione come di particolare tenuità del fatto. L’entità del danno derivante dalla diffusione della droga e il coefficiente di colpevolezza sono stati ritenuti troppo elevati per consentire un esito diverso dalla condanna.
La valutazione della condotta non occasionale
Un punto centrale della decisione riguarda la distinzione tra un errore isolato e un’attività strutturata. La presenza di precedenti penali a carico dell’imputato è stata considerata un indicatore determinante della sua personalità e della pericolosità sociale. Quando il reato si inserisce in un contesto di reiterazione o di inserimento stabile in circuiti illeciti, il requisito dell’occasionalità viene meno, precludendo l’accesso ai benefici di legge.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. I giudici di piazza Cavour hanno rilevato che la sentenza d’appello era sorretta da una motivazione congrua e immune da vizi logici. Il diniego della particolare tenuità del fatto è stato giustificato non solo dalla gravità intrinseca dell’offesa, ma anche dalla condotta di vita del reo. Inoltre, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato correttamente motivato con la particolare offensività del fatto e la recidiva, elementi che impediscono una valutazione benevola della condotta.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende. La sentenza conferma un orientamento rigoroso: chi è inserito stabilmente nel mercato dello spaccio non può beneficiare di sconti legati alla tenuità della condotta. La decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia confrontarsi con i limiti del giudizio di Cassazione, evitando di proporre censure che attengano esclusivamente alla valutazione dei fatti, riservata ai giudici di merito.
Perché lo spaccio non è stato considerato un fatto di particolare tenuità?
Perché l’attività non era occasionale e l’imputato era inserito stabilmente nel circuito dello spaccio, elementi che aumentano l’offensività della condotta.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La condanna diventa definitiva e il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
I precedenti penali influenzano il riconoscimento delle attenuanti?
Sì, i precedenti penali sono valutati dal giudice per determinare la personalità del reo e possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49871 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49871 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. “doppia conforme”, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, il diniego della speciale causa di non punibilità di c all’art. 131-bis cod. pen. è stato insindacabilmente motivato con l’elevato coefficiente di colpevolezza e l’inserimento non occasionale del prevenuto nell’attività di spaccio, con conseguente consistente entità del danno derivante dal reato. Anche il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen. risu esaurientemente motivato con la particolare offensività del fatto-reato ed i precedenti penali a carico dell’imputato’ secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consi re estensore
Il Prsidente