Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41916 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41916 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (CUI 019AU3C) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/02/2018 il Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, per aver trasportato a bordo della propria autovettura tre cittadini sudanesi sprovvisti di documenti di identificazione, nonché per aver compiuto atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso in territorio francese, del quale i trasportati non erano cittadini avevano titolo di residenza permanente e, per l’effetto, previo computo della diminuente per il rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro cinquantamila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con confisca di reperto e veicolo in sequestro.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado e – ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Torino del 17/02/2020 ha rideterminato la pena in mesi due di reclusione ed euro diecimila di multa, così giungendo ad irrogare la pena complessiva di anni uno e mesi due di reclusione ed euro centomila di multa e confermando – quanto al resto la pronuncia oggetto di gravame.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, chiedendo il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., istituto o applicabile a tutti i reati per i quali sia prevista una pena edittale detentiva superiore, nel minimo, a due anni. Il ricorrente è stato fermato al traforo del Monte Bianco mentre si trovava alla guida della propria autovettura, a bordo della quale viaggiavano tre cittadini sudanesi sprovvisti di documenti. COGNOME non è un soggetto abitualmente dedito al trasporto di stranieri irregolari, tanto che l condotta difetta del requisito della abitualità. Quanto alla pena inflitta con sentenza del 17/02/2020, essa risulta ormai interamente scontata, essendosi il ricorrente, peraltro, inserito con piena regolarità nella vita lavorativa e familiar
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso. COGNOME è l deducibilità per la prima volta nel giudizio di legittimità – e la conseguen applicabilità – della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., com novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ragione della natura sostanziale dell’istituto. Il ricorso è però infondato. COGNOME è stato infatti destinatario di una sentenza di condanna della Corte
di appello di Torino del 17/02/2020, passata in giudicato il 21./07/2020. Tale è ostativo alla possibilità di ritenere la natura episodica della condotta c oggetto del presente giudizio, pur essendo chiaro che la continuazione non è strutturalmente incompatibile con la particolare tenuità di cui all’art. 131pen.
La difesa ha presentato note di replica, a mezzo delle quali ha ins nella doglianza già esposta mediante il ricorso, replicando a quanto sostenut AVV_NOTAIO Generale. A nulla rileva la valutazione circa la natura del contestato, dato che tale valutazione non è in linea con la ratio dell’istituto. L’imputato si è limitato ad accompagnare, con la propria autovettura, tre cit sudanesi che dall’Italia volevano recarsi in Francia. La condotta present scarsa offensività. Trattasi, inoltre, di un soggetto che ha già scontato u detentiva di un anno e che, al momento, mantiene regolarmente la propr famiglia, attraverso lo svolgimento di attività lavorativa retribuita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Da ritenersi ormai pacifica – in primo luogo – è la circost rappresentata dalla deducibilità e rilevabillità, nel giudizio di legittim questione inerente alla causa di non punibilità per particolare tenuità del sensi dell’art. 131-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, le 1 d.lgs. n. 150 del 2022 (si veda Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrig Rv. 284133, a mente della quale: «L’applicabilità della causa di non punibil cui all’art. 131-bis cod. pen., come novellalto dall’art. 1, comma 1, lett d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell’ oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legitt quanto non proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anch ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di r inammissibile»).
Nella concreta fattispecie, non ricorrono i presupposti per l’applica dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. Non emergono, infatti, specific che attestino la sussistenza di una particolare tenuità del fatto, atteso c punibilità può estendersi soltanto a quei comportamenti (non abituali) sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indica risultino di così modesto rilievo, da non ritenersi meritevoli di u
considerazione in sede penale. Nella concreta vicenda, sussiste un fattore radicalmente impeditivo rispetto alla possibilità di applicare il sopra detto istitu rappresentato dalla natura sicuramente non episodica del fatto, ampiamente desumibile dalla presenza di una recente condanna per fatti analoghi. A ciò si aggiunga che il trasporto riguardava ben tre soggetti, a riprova di una almeno rudimentale preordinazione e organizzazione del fatto. In difetto di elementi concreti di positiva valorizzazione e ricorrendo fattori °stativi, la richiesta non quindi che essere disattesa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2023.