Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51674 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51674 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L
n. 137/2020.
RITENUTO IN FA’TTO
La Corte di appello di Bologna con sentenza del 28/10/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 1/7/2021 nei confronti di NOME, esclusa la recidiva e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen, rideterminava la pena, confermando nel resto la sentenza.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Osserva all’uopo che, a seguito dell novella apportata con la legge 27 settembre 2021, n. 134, l’istituto in discorso trova una più ampia applicazione, rientrando in esso i reati con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni; che tale intervento legislativo dà luogo ad
una successione di leggi penali nel tempo, ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen.; che, in definitiva, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l disciplina più favorevole.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 131-bis cod. pen., per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che i giudici di appello hanno negato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità elevando a massima di esperienza la considerazione per cui oggi vigerebbero meccanismi che, applicati ai moderni sistemi di pagamento bancari, avvertirebbero il titolare del conto in caso di prelievo effettuato in misur consistente; che tale principio non trova riscontro né nella quotidianità dell’attuale sistema bancario, né nei dati istruttori raccolti in dibattimento; ch dunque, la motivazione sul punto è del tutto illogica.
2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 62-bis cod. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rileva che la motivazione della Corte territoriale sul punto poggi su un presupposto manifestamente erroneo, vale a dire che la restituzione del bancomat sia avvenuta solo dopo che la persona offesa aveva scoperto l’indebito utilizzo della carta; che, invece, dalla sentenza di primo grado, oltre che dalle risultanze istruttorie, emerge che detta restituzione è avvenuta in un momento nel quale la persona offesa nemmeno si era accorta di non essere più in possesso del bancomat; che, dunque, la motivazione sul punto è viziata da illogicità manifesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, essendo relativi entrambi alla mancata applicazione della causa di non punibilità, non sono consentiti, essendo aspecifici, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza.
In particolare, quanto al primo, va evidenziato che la Corte territoriale non dubita che astrattamente la causa di non punibilità in discorso possa essere applicata ai reati per cui si procede; quanto al secondo motivo, si osserva che la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen. sono stati esclusi i considerazione della reiterazione delle condotte criminose (i prelievi sono stati plurimi) e delle modalità truffaldine con cui è stata sottratta la carta bancomat e con cui l’imputato ha tentato di dissimulare il fatto, addebitandolo all’addetto all reception dell’albergo e che tali circostanze sono del tutto ignorate dalla difesa.
Peraltro, la motivazione con cui i giudici di appello cercano di dar conto dei plurimi prelievi di modesta entità effettuati dal Weldu – certamente plausibile dal punto di vista logico, sebbene la circostanza non sia stata oggetto di accertamento – riguarda comunque un aspetto che non pregiudica la bontà del percorso logico argomentativo seguito per escludere la ricorrenza dei presupposti applicativi indicati dall’art. 131-bis cod. pen. Invero, anche sotto questo aspetto, il motivo risulta aspecifico, posto che non indica se, all’esito della prova resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell’imputato fossero sufficient meno a respingere la doglianza in tema di mancato riconoscimento della causa di non punibilità.
Con riferimento a tale ultimo profilo, si osserva che, nell’ipotesi in cui con ricorso per cassazione si lamenti l’errore di valutazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, l residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, ritiene i Collegio che, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, la questione relativa alle ragioni giustificative della pluralità di prelievi di modesto impo non risulti determinante, in quanto la Corte territoriale ha escluso l’applicabili dell’art. 131-bis cod. pen., in particolare, sulla reiterazione dei prelievi e s modalità subdole della condotta sopra sintetizzate.
1.2 n terzo motivo è manifestamente infondato. Rileva il Collegio come da entrambe le sentenze di merito risulti che l’odierno ricorrente restituiva la carta alla persona offesa presso la sua abitazione solo dopo che quest’ultima ne aveva smascherato i raggiri. Dunque, non sussiste il denunziato travisamento. Peralto, la motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta congrua ed immune da vizi logici, con la conseguenza che non è censurabile in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 30 novembre 2023.