Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10216 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10216 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME, con unico motivo, deduce il vizio di inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen., con riferimento alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a sollecitare un nuovo esame delle risultanze di merito, non consentito in sede di legittimità;
Considerato che il motivo è, peraltro, anche manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione ampia e non illogica, ha escluso l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., ponendo a fondamento del proprio apprezzamento le modalità violente dell’azione, finalizzata ad altre illecite richieste di danaro di natura estorsiva ai danni dei genitori;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deljz( ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 20 febbraio 2026.