Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7862 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7862 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello dì Bari del 17 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Foggia il 13 luglio 2023, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110 pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Cerignola il 07/06/2023.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il profi del vizio di motivazione, contestando il rigetto della richiesta di proscioglimento ex art. 131 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corret argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, avend sentenza impugnata adeguatamente e logicamente escluso la ipotesi della fattispecie di speciale tenuità (v. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata), sottolineando in senso ostativo la natura pesante della sostanza, l’elevato numero di dosi ricavabili (60) per la presenza di un princip attivo superiore all’80%, le modalità dell’azione e quelle di presentazione della droga (già divi in dosi e, quindi, pronta per essere distribuita nel mercato illecito), ritenendo così il fatto d contestato non qualificabile come di “particolare” tenuità, vale a dire dotato di minima trascurabile offensività in concreto.
Considerato che la motivazione adottata non si presta a censure, posto che in merito al riconoscimento (o al diniego) della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pe giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno pena (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940). Il riferimento operato dalla Corte ad elementi relativi alla gravità della condotta è pertinente: si tratta di giudizio che r nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivaz postavi a sostegno, nel caso in esame non ravvisabile.
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzament di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 546 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzion
prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considera dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.