Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6419 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6419 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata in (ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art. 483 cod. proc. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca perché fondato su motivi che, quanto alla ricorrenza delle componenti dell’elemento soggettivo, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, con argomenti con cui il ricorso non si confronta, non opponendo ragioni ed elementi differenti da quelli sostanzialmente già valutati. Sicché le censure così dedotte devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto, prive di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, nemmeno consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Quanto, in particolare, all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., il motivo non considera che la sentenza impugnata, prima ancora di affermare ragioni che contrastavano il riconoscimento della causa di non punibilità, aveva escluso il fondamento positivo della stessa in quanto impropriamente dedotta, sin dall’appello, in ragione della carente consapevolezza dell’illiceità per incompetenza anche linguistica.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione che, evidenziando insieme la presenza di indici contrari al riconoscimento e la carenza di quelli favorevoli di una qualche pregnanza, si mostra esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli at ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/02/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826).
Considerato che il terzo motivo di ricorso – che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della
pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi al riguardo ribadire che nemmeno è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso, quale quello qui in rilievo, in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3 – , Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 – 01. Cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 – 01)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente