Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41285 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41285 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FORLIMPOPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FORLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì di condanna per il reato di furto, con recidiva reiterata infraquinquennale per NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazi quanto al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’ar bis c.p. – è reiterativo e aspecifico perché, insistendo nella richiesta del beneficio, non c alcun vizio nel ragionamento della Corte di appello, quantomeno nella parte relativa all’entit del danno;
Rilevato che per il secondo motivo del ricorso – con cui si contesta il mancat proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. quanto alla COGNOME – possono essere ribadite le considerazioni di cui sopra;
Rilevato che il terzo motivo del ricorso – con cui la COGNOME lamenta vizio di motivazion quanto al rigetto della richiesta di concessione del beneficio della non menzione manifestamente infondato in quanto la prognosi di recidiva, legata alla disinvoltura mostrata nel commettere i reati, rende ragione del diniego del beneficio;
Rilevato che il quarto motivo del ricorso è redatto in maniera confusa perché ora pare invocare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti riconosciute a COGNOME, ora indulge sulla non abitualità della condotta nell’ottica del proscioglimento ex art. bis cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.