Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41154 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41154 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE D’APPELLO DI TORINO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a VELLETRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il parere del GLYPH Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 8 febbraio 2023, in riforma della pronuncia del Tribunale di Verbania del 15 luglio 2020, proscioglieva COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 707 cod.pen. allo stesso ascritto per particolare tenuità del fatto ex art. cod.pen..
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Torino, deducendo, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. relazione alla apparenza della motivazione di appello quanto alla sussistenza delle condizioni per l’applicabilità della causa di proscioglimento dovendosi tenere conto di tutte le circostanze d fatto che contraddicevano la conclusione cui era pervenuto il collegio di secondo grado tenuto conto delle modalità di conservazione dei tre cacciaviti, degli altri oggetti rinvenuti in occas
della perquisizione e della fuga ai momento del controllo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Secondo l’orientamento della Corte di cassazione in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportament incrimiNOME, al fine di valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla l conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Rv. 275940 – 01).
Orbene, l’applicazione del suddetto principio al caso in esame, deve fare concludere per la fondatezza dell’impugnazione posto che il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, applicava la causa di non punibilità della particolare tenuità sulla base de esclusiva ed isolata valutazione “della effettiva entità dei fatti in oggetto per come emersi ed accertati”; trattasi all’evidenza di una mera clausola di stile, priva di adeguata concretezza e specificazione rispetto al fatto oggetto di giudizio dovendo il giudice, nell’applicare l’art. 1 cod.pen., fornire adeguata spiegazione delle ragioni per cui rispetto al fatto tipico quello ogg di esame possa valutarsi di speciale tenuità, valutazione questa nel caso di specie del tutt mancante.
Peraltro, è anche il caso di segnalare che la pronuncia appare anche contraddittoria nella parte in cui nell’esposizione dei fatti ha sottolineato le particolari modalità di occultamento oggetti atti allo scasso, all’interno del vano air-bag della vettura, il rinvenimento unitamen cacciaviti anche di altri arnesi usualmente in uso agli autori di delitti contro il patrimo tentata fuga dell’imputato al momento del controllo operato dai Carabinieri, così che l valutazione di particolare tenuità successivamente compiuta risulta anche in contrasto con tale ricostruzione dello stesso giudice di appello.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
Roma, 28 settembre 2023