Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1605 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1605 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Vignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24 settembre 2021 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del PG, in persona del AVV_NOTAIO NOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna con sentenza emessa in data 24 settembre 2021 ha confermato quella del Tribunale di Reggio Emilia il 12 aprile 2019 con la quale l’imputato è stato condannato – previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti rispetto alla contestata recidiva specifica ed infraquinquennale – alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 688 di multa per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla cessione, in due occasioni, di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale si deduce un unico motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità costituita dalla particolare tenuità del fatto.
2.1. In particolare secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere preclusa l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., nonostante l’obiettiva modestia del fatto, in ragione di un unico precedente (peraltro oggetto di patteggiamento che – si sostiene – non può avere la medesima efficacia di una ordinaria condanna) e della circostanza che la sentenza impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato per due episodi – ritenuti unificati dalla continuazione – e ha concesso le attenuanti generiche prevalenti rispetto alla recidiva.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Invero, è pacifico che in tema di stupefacenti la fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto dell’art. 73, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i
mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l’entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta (da ultimo, v. Sez. III, n. 18155 del 16 aprile 2021 – Rv. 281572).
La Corte di appello nella sentenza impugnata chiarisce adeguatamente i motivi per i quali nella specie non può applicarsi la particolare tenuità del fatto: l’esistenza di un recente precedente specifico e la reiterazione del fatto in due occasioni, per le quali è stata pronunciata la condanna oggetto di ricorso.
Per quanto concerne la precedente condanna, ritiene questa Corte che non abbia rilevanza la circostanza che si tratti di applicazione della pena su richiesta delle parti, dal momento che a norma dell’art. 445 c.p.p. comma 1 bis c.p.p., salvo diverse disposizioni di legge, la relativa sentenza “è equiparata a una pronuncia di condanna”. Fa eccezione a tale regola, in relazione ai presupposti per l’applicazione della particolare tenuità del fatto, solo il caso in cui sia intervenuta la riabilitazione, poiché a tale provvedimento consegue l’estinzione di ogni conseguenza penale della suddetta sentenza di patteggiamento (Sez. V, n. 44092 del 13 maggio 2016 – Rv. 268335).
Il ricorrente si duole altresì del mancato rispetto del principio affermato da Sez.Un., n. 18891 del 27 gennaio 2022, secondo cui “la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti”.
Al riguardo, la sentenza impugnata, con motivazione condivisibile, chiarisce che la possibilità di applicare la particolare tenuità anche a fronte di condanna per reati avvinti dalla continuazione presuppone che la pluralità dei reati non sia espressiva di una tendenza o inclinazione al crimine “ciò che non può dirsi nel caso di specie a fronte del casellario dell’imputato”. Né può ritenersi che il precedente reato oggetto del “patteggiamento” non rilevi in quanto estinto ex art. 445 comma 2 c.p.p. (in tal senso, v. Sez. V, n. 24089 del 5 maggio 2022 – Rv 283222). Invero, la recidiva specifica ed infraquinquennale (ancorchè neutralizzata per effetto delle riconosciute attenuanti generiche) ritenuta esistente dai giudici di merito e riferibile proprio a tale pronuncia impedisce di considerare decorso utilmente il termine di cinque anni dalla pronuncia della precedente sentenza.
In conclusione, la ritenuta abitualità del comportamento dell’imputato che ha reiterato la medesima condotta illecita in tre occasioni (due in relazione ai fatti oggetto del presente ricorso e la terza per la quale è stata applicata la pena su richiesta delle parti) non consente di ravvisare i presupposti per l’applicazione della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis, comma 3 c.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’11 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidepte