Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48681 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48681 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che la Corte di appello di Milano ha escluso l’applicabilità dell’art.131-bis cod. pen. per la non occasionalità della condotta desunta dai numerosi precedenti penali, relativi proprio alla violazione degli obblighi della sorveglianza speciale oggetto della imputazione del presente procedimento;
Ritenuto, in particolare, che rispetto alla negata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l’assenza dei presupposti per l’applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall’art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);
Ritenuto che la sentenza impugnata non è alla stregua di ciò sul punto eccepibile, richiamando essa precise ragioni a sostegno della non occasionalità della condotta desunta dai numerosi precedenti specifici dell’imputato;
Rilevato che il ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte territoriale, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in sostanza chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 novembre 2023.