Particolare tenuità del fatto: quando il dolo esclude il beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta uno strumento fondamentale nel sistema penale italiano per evitare la sanzione in casi di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede il rispetto di rigorosi criteri oggettivi e soggettivi.
L’analisi del caso concreto
Un cittadino ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione impugnando una sentenza della Corte di Appello che gli negava l’esclusione della punibilità. Il fulcro della contestazione riguardava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. Il ricorrente sosteneva che la propria condotta rientrasse nei parametri di scarsa offensività previsti dalla norma.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato come l’impugnazione fosse una mera replica di censure già ampiamente vagliate e correttamente respinte nei gradi di merito. La Cassazione ha sottolineato che il controllo di legittimità deve limitarsi alla coerenza logica della motivazione fornita dai giudici precedenti, senza poter entrare nel merito delle valutazioni fattuali.
I limiti della particolare tenuità del fatto
Per l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., non basta che il danno sia esiguo. È necessario che la condotta sia occasionale e che il grado di colpevolezza sia contenuto. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva già evidenziato elementi ostativi insuperabili legati alla natura della condotta e alla persistenza della volontà criminosa.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla corretta interpretazione dei presupposti applicativi dell’art. 131 bis c.p. I giudici hanno chiarito che la non occasionalità della condotta e l’intensità del dolo sono fattori determinanti per escludere la particolare tenuità del fatto. Quando il comportamento dell’autore manifesta una precisa e reiterata volontà di violare la norma, viene meno quel requisito di minima pericolosità sociale che giustifica la rinuncia dello Stato alla potestà punitiva. La motivazione del giudice di merito è stata ritenuta puntuale e priva di vizi logici, rendendo il ricorso inammissibile.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano a una ferma condanna del ricorrente, non solo al rigetto delle sue istanze, ma anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia conferma che la particolare tenuità del fatto non può essere invocata come scappatoia legale quando la condotta criminale presenta connotazioni di gravità soggettiva o quando non si tratti di un episodio isolato nella vita del reo. La precisione della condotta e l’intensità dell’intento rimangono barriere invalicabili per l’accesso a questo beneficio.
Quando si applica la particolare tenuità del fatto?
Si applica quando l’offesa al bene giuridico è minima, il danno è esiguo e la condotta dell’autore non è abituale o reiterata.
Il dolo intenso impedisce sempre il beneficio?
Sì, se l’intensità del dolo e le modalità della condotta dimostrano una pericolosità che eccede il limite della particolare tenuità previsto dalla legge.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50226 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50226 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni puntuali, logiche e giuridicame corrette nell’escludere l’applicabilità alla specie dell’art 131 bis cp facendo coerentemente sulle connotazioni della condotta e sulla intensità del dolo ( implicitamente desumibile d ritenuta non occasionalità della condotta) quali fattori ritenuti ostativi alla causa di non p in questione, così da rendere la relativa valutazione di merito estranea a vizi censurabili in di legittimità;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.