Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10760 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10760 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: NOME nato il 24/08/1976
avverso la sentenza del 29/04/2024 del TRIBUNALE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza, con restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 29 aprile 2024, il Tribunale di Bergamo ha assolto NOME COGNOME in applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., dai reati previsti dall’art. 482 cod. pen. in relazione all’art. 477 cod. pen., per avere formato la falsa patente di guida estera n. NUMERO_DOCUMENTO, in corso di validità, apparentemente rilasciata in data 15 giugno 2018 dalle competenti autorità elleniche, realizzata utilizzando materiale plastico e tecniche di stampa prive dei tipici sistema di sicurezza e difformi dall’originale, con l’aggravante di avere concorso a formare il predetto documento falso applicandovi o, comunque, fornendo la propria fotografia e con la recidiva infraquinquennale (capo A), nonché dall’art. 116, comma 15, d Igs. n. 285 del 1992, perché, in occasione dell’accertamento di cui al capo A), veniva trovato alla guida dell’autocarro Iveco Daily targato TARGA_VEICOLO senza patente, poiché mai conseguita, dopo essere già stato sorpreso, nel biennio precedente, a guidare senza patente; fatti accertati in Calcio il 25 novembre 2019. Nell’accedere alla richiesta del Pubblico ministero, il primo Giudice rilevò che «la falsificazione del documento non era particolarmente accurata, di guisa che il bene protetto dalla normativa in tema di falso, ossia la fede pubblica, ne risulta leso o messo in pericolo in temini lievi».
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bergamo ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 129, 469 e 529 cod. proc. pen. e dell’art. 131-bis cod. pen.
Il Tribunale, in violazione delle norme di cui agli artt. 129, 469 e 529 cod. proc. pen., avrebbe pronunciato la sentenza senza avere prima fissato l’apposita udienza e, dunque, senza contraddittorio. In ogni caso, il primo Giudice avrebbe erroneamente applicato la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., posto che egli avrebbe dovuto considerare non solo le modalità di contraffazione della patente, non particolarmente accurate, ma, soprattutto, il contesto complessivo della condotta dell’imputato, in quanto COGNOME, più volte condannato per guida senza patente, avrebbe formato e utilizzato un documento contraffatto per poter circolare liberamente, pur in assenza di titolo abilitativo, alla guida di un autoveicolo, manifestando una particolare intensità del dolo e con grave pregiudizio per la pubblica incolumità; e in quanto egli sarebbe stato più volte condannato per la stessa contravvenzione e per una serie di altri reati. Quanto, poi, al proscioglimento per la contravvenzione di cui al capo B), l’art. 131-
bis cod. pen. potrebbe trovare applicazione solo in assenza di abitualità della condotta, laddove COGNOME avrebbe riportato numerosi precedenti penali specifici.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione all’assoluzione dal reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992, non avendo il Tribunale fatto cenno alle ragioni per cui la condotta contestata al capo B) è stata ritenuta di particolare tenuità, avendo argomentato soltanto con riguardo al reato di falso.
In data 4 dicembre 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
Va premesso che secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione «ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità, accertata responsabilità penale dell’imputato, richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell’entità del danno o del pericolo»; e l’istituto è «esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, in motivazione).
Pertanto, la natura sostanziale dell’istituto implica che il vaglio sulla ricorrenza dei presupposti applicativi della disposizione deve essere preceduto da un giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato. Ne consegue che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., nell’ipotesi di non punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l’imputato medesimo e il pubblico ministero non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale (Sez. 4, n. 25539 del 18/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270090 – 01; Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016, COGNOME, Rv. 266493 – 01; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, COGNOME, Rv. 265446 – 01) e ciò presuppone una effettiva pienezza del contraddittorio. Su questa linea interpretativa le Sezioni unite hanno, infatti, affermato che «il giudice dell’udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell’imputato, non può emettere sentenza di non doversi
procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio e, dunque, senza contraddittorio» (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, COGNOME, Rv. 230529 – 01).
Nondimeno, va rilevato che, nel caso qui esaminato, le esigenze sottese al contraddittorio sono state pienamente soddisfatte sul versante del pubblico ministero, il quale risulta avere formulato la richiesta di definizione del procedimento con la sentenza predibattimentale. Dunque, la violazione del contraddittorio potrebbe apprezzarsi con riferimento all’imputato, che avrebbe avuto interesse a interloquire in relazione al profilo relativo alla affermazione di responsabilità penale. Tuttavia, Fouad non risulta avere impugnato la sentenza, né il Pubblico ministero può avere un interesse sul punto, posto che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità si è esplicata, nel caso in esame, attraverso un vaglio preliminare, da parte della Pubblica accusa, della responsabilità dell’imputato. Ne consegue che le censure sul punto sono infondate.
Viceversa, per quanto attiene all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in relazione ai reati contestati ai capi A) e B) le censure difensive sono fondate.
Sotto un primo profilo, non può dubitarsi del fatto che la sentenza abbia omesso qualunque motivazione in ordine al reato contestato al capo B), soffermandosi unicamente sull’altra fattispecie, ascritta all’imputato al capo A).
Sotto altro aspetto deve osservarsi che già in precedenti occasioni l’imputato era stato condannato per la contravvenzione di cui al capo B), di tal che la sentenza avrebbe dovuto motivare per quale ragione rispetto a tale fattispecie sia stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
Infine, deve rilevarsi che il delitto di falso di cui al capo A) deve ritenersi dell stessa indole rispetto a quello contestato al capo B), di cui presenta, nel caso di specie, identità dei motivi a delinquere (cfr. Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014, Genchi, Rv. 261869 – 01), di tal che la sentenza avrebbe dovuto motivare, anche in tal caso, per quale ragione, dinnanzi a precedenti condanne per la menzionata contravvenzione, sia stato ritenuto insussistente il carattere della abitualità delle condotte, che l’art. 131-bis cod. pen. individua tra le cause ostative alla applicazione della causa di non punibilità di cui si discute.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bergamo. Nel verificare l’eventuale sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., il Giudice del rinvio procederà, in ogni caso, all’audizione delle parti, secondo la previsione dell’art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo.
Il Consigliere estensore
Così deciso in data 10 gennaio 2025
Il Presidente