Particolare tenuità del fatto: quando non si applica? L’analisi della Cassazione
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 24676/2024 offre un’importante occasione per fare chiarezza sui limiti di applicazione di due istituti fondamentali del diritto penale: l’attenuante del danno di speciale tenuità e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso di un imputato, ha ribadito i rigorosi paletti normativi e giurisprudenziali che ne governano l’operatività, specialmente in relazione a reati con una soglia di pena elevata.
Il Caso in Esame: Furto Aggravato e Ricorso per Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato in concorso (artt. 110, 624-bis e 625 n. 5 c.p.), commesso nel dicembre 2017, confermata dalla Corte d’Appello di Palermo nel novembre 2023. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi principali, entrambi volti a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole.
I Motivi del Ricorso: la ricerca di una pena più mite
L’imputato ha basato la sua difesa su due argomenti principali:
1. Mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità: Ai sensi dell’art. 62, n. 4 del codice penale, si chiedeva il riconoscimento di una circostanza attenuante basata sul valore esiguo del danno patrimoniale causato dal reato.
2. Mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto: Si invocava l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che esclude la punibilità quando l’offesa è, appunto, di particolare tenuità e il comportamento non è abituale.
Entrambi i motivi miravano a ridimensionare la gravità del fatto contestato, ma si sono scontrati con la solida interpretazione della giurisprudenza di legittimità.
La Decisione della Cassazione e le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi di ricorso manifestamente infondati, dichiarando l’appello inammissibile. Le motivazioni della decisione sono chiare e riaffermano principi consolidati.
L’Attenuante del Danno: il requisito del danno ‘lievissimo’
Sul primo punto, la Corte ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza costante, per applicare l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non è sufficiente un danno modesto, ma è necessario che esso sia ‘lievissimo’. Questo aggettivo qualifica un livello di danno ancora inferiore alla ‘speciale tenuità’, indicando un pregiudizio quasi irrisorio. La prospettazione dell’imputato è stata giudicata in ‘palese contrasto’ con questo orientamento consolidato, rendendo il motivo manifestamente infondato.
L’Esclusione della Punibilità per Particolare Tenuità del Fatto: il limite di pena
Ancor più netta è stata la motivazione sul secondo motivo. L’art. 131-bis c.p. prevede limiti precisi per la sua applicazione, basati sulla cornice edittale del reato. La norma, nella sua formulazione applicabile al caso di specie, richiede che la pena detentiva prevista non sia superiore nel massimo a cinque anni e, per la rilevanza processuale, che il minimo edittale non sia superiore a due anni di reclusione.
Nel caso specifico, il reato contestato prevedeva, secondo la legge in vigore al momento del fatto (2017), una pena minima di quattro anni di reclusione. Questo dato, da solo, era sufficiente a escludere categoricamente la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché il minimo edittale superava abbondantemente il limite di due anni previsto dalla norma. La Corte ha quindi rigettato il motivo come manifestamente infondato.
Le Conclusioni: Criteri Rigorosi per la Mitigazione della Pena
L’ordinanza in esame conferma la linea rigorosa della Cassazione nell’applicazione degli istituti volti a mitigare la risposta sanzionatoria. La decisione evidenzia due principi chiave:
1. L’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) richiede una valutazione qualitativa del danno, che deve essere non solo esiguo, ma ‘lievissimo’, secondo un’interpretazione restrittiva e consolidata.
2. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è ancorata a un presupposto oggettivo invalicabile: il limite di pena previsto per il reato. Se la sanzione minima stabilita dalla legge supera la soglia fissata (due anni di reclusione), ogni valutazione sulla tenuità concreta del fatto è preclusa.
Questa pronuncia serve come monito sulla necessità di una corretta impostazione dei motivi di ricorso, che devono confrontarsi con i principi di diritto e la giurisprudenza consolidata per non incorrere in una inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Quando si può applicare l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.)?
Secondo la sentenza, per applicare questa attenuante non è sufficiente che il danno sia di speciale tenuità, ma è necessario che sia ‘lievissimo’, un criterio più restrittivo che indica un pregiudizio economico quasi irrilevante.
Qual è il limite di pena per poter beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
L’ordinanza chiarisce che uno dei limiti invalicabili è la pena minima prevista per il reato. Se, come nel caso di specie, il minimo edittale (quattro anni) è superiore alla soglia di due anni di reclusione prevista dall’art. 131-bis c.p., la causa di non punibilità non può essere applicata.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’. Le argomentazioni dell’imputato erano in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e con i chiari limiti normativi previsti per gli istituti invocati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24676 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24676 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 – bis e 625 n.5, cod. pen., commesso il 16 dicembre 2017;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato perché inerente ad una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in quanto il danno derivante da reato, per essere ritenuto di speciale tenuità tale da rendere l’imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n. 4) cod. pen., deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per la tenuità del fatto di cui all’art. 131 – bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto come rilevato dalla Corte di appello, il minimo edittale previsto per tale fattispecie (anni quattro di reclusione secondo la legge in vigore al momento del fatto) non rientra nei limiti previsti dall’art. 131-bis cod. pen. (pena non superiore a due anni di reclusione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024