Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50602 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50602 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DISCOLPA NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente riproduttivo profili di censura in ordine alla sussistenza dello stato di necessità già adeguatamente vagl e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo del requisi della specificità, limitandosi il ricorrente ad argomentare, a sostegno della dedotta ome applicazione d’ufficio della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., solo i alla tenuità del fatto;
considerato, infatti, che, secondo l’orientamento di questa Corte, dal Collegio condivis ribadito, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sen d’appello che non abbia rilevato “ex officio”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fa condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale c proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazion (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160)
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.