Particolare tenuità del fatto e ricorso in Cassazione: i limiti della difesa
La questione della particolare tenuità del fatto rappresenta un pilastro fondamentale per la deflazione del sistema penale, specialmente nei procedimenti davanti al Giudice di Pace. Tuttavia, l’accesso a questa esimente non è automatico e richiede una strategia difensiva precisa, soprattutto quando si giunge dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Il caso e la condanna per soggiorno illegale
La vicenda trae origine dalla condanna di un’imputata per il reato previsto dall’art. 10 bis del D.Lgs. 286/1998, ovvero l’ingresso o il soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il Giudice di Pace aveva inflitto una pena pecuniaria, rigettando implicitamente o esplicitamente le istanze difensive volte a ottenere l’improcedibilità per la scarsa rilevanza dell’offesa.
La decisione della Suprema Corte
Investita del ricorso, la settima sezione penale ha analizzato l’unico motivo di doglianza: la mancata pronuncia sulla particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 274/2000. La Corte ha stabilito che il ricorso non può limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni già discusse e correttamente respinte nei gradi di merito. Per essere ammissibile, l’impugnazione deve contenere una critica puntuale e specifica alle ragioni fornite dal giudice nella sentenza impugnata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. I giudici hanno rilevato che la ricorrente ha presentato profili di censura che non scalfivano la coerenza logica della sentenza del Giudice di Pace. Quando il giudice di merito fornisce argomenti giuridici corretti e adeguatamente vagliati, la Cassazione non può procedere a una nuova valutazione dei fatti. La genericità del ricorso, intesa come mancanza di specificità critica, conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità. Inoltre, la Corte ha sottolineato come la riproposizione di tesi già disattese, senza nuovi elementi di diritto, configuri un vizio insuperabile del ricorso.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso e alla conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i ricorsi manifestamente infondati. Questo provvedimento ricorda che la particolare tenuità del fatto deve essere supportata da elementi concreti e che la sua negazione, se motivata correttamente nel merito, difficilmente può essere ribaltata in Cassazione attraverso motivi generici o ripetitivi.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione è considerato generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Si può invocare la particolare tenuità del fatto per l’immigrazione clandestina?
Sì, l’art. 34 del D.Lgs. 274/2000 lo consente, ma la valutazione spetta al giudice di merito in base alle circostanze del caso concreto.
La Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e verifica solo se la legge è stata applicata correttamente, senza entrare nel merito dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50412 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50412 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 del GIUDICE DI PACE di COMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Como l’ha condannata a pena pecuniaria per il reato di cui all’art. 10 bis D.Igs. n.286 del 25.07.1998;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamentala mancata pronuncia di una sentenza di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 del. D.Igs. n. 274 del 28.08.2000, non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023