Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131 bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della risposta sanzionatoria. Tuttavia, il suo ambito di applicazione e i limiti del sindacato giurisdizionale sono spesso oggetto di dibattito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava proprio la mancata applicazione di tale causa di non punibilità in un caso di lieve entità relativo a sostanze stupefacenti.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna, in giudizio abbreviato, di un soggetto alla pena di nove mesi di reclusione e 1.400 euro di multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero per un fatto di lieve entità concernente sostanze stupefacenti.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi:
1. La violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).
2. La violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
La Valutazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il primo motivo di ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. con una motivazione non illogica, basata su una valutazione complessiva del profilo soggettivo e oggettivo della condotta.
La Cassazione ribadisce un principio consolidato: la valutazione sulla tenuità del fatto è un giudizio di merito che, se supportato da una motivazione adeguata e coerente, non può essere riesaminato in sede di legittimità. Il ricorso, in questo caso, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che esula dalle competenze della Corte di Cassazione. Inoltre, i precedenti giurisprudenziali citati dal ricorrente sono stati ritenuti non pertinenti al caso di specie.
La Determinazione della Pena e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la pena inflitta era già stata ridotta in appello e si collocava “ben al di sotto della media edittale”.
Il giudizio sulla congruità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo in caso di manifesta illogicità della motivazione o di violazione di legge, circostanze non riscontrate nel caso in esame. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta adeguata e non censurabile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Entrambi i motivi di ricorso, pur presentati come violazioni di legge, celavano in realtà una richiesta di riesame nel merito delle decisioni prese nei gradi precedenti. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse immune da vizi logici o giuridici, rendendo l’impugnazione inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Le valutazioni sulla particolare tenuità del fatto e sulla congruità della pena, se correttamente motivate dal giudice, non sono sindacabili in sede di legittimità. La pronuncia serve da monito: i ricorsi che mirano a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, senza evidenziare reali vizi di legittimità, sono destinati all’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
È possibile contestare in Cassazione la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica o assente. Se il giudice di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto con una motivazione coerente, basata su profili soggettivi e oggettivi, la decisione non è censurabile in Cassazione, che non può riesaminare i fatti.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena ritenuta troppo alta?
No, la Cassazione non può riesaminare la congruità della pena. Può intervenire solo se vi è una violazione di legge nella sua determinazione o se la motivazione è del tutto mancante o palesemente illogica. Nel caso specifico, la pena era già ben al di sotto della media edittale e il giudizio di merito era stato adeguatamente argomentato, rendendo il motivo inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata equitativamente fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12288 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui NOME COGNOME, condannato in giudizi abbreviato alla pena di mesi nove di reclusione e 1.400 euro di multa per il reato di cui a 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, avendo la sentenza escluso, con non illogica motivazione che ha considerato il profilo soggettivo e qu oggettivo della condotta, che il fatto potesse ritenersi non punibile per particolare t rendendo un giudizio di merito in linea con le coordinate ermeneutiche ricavabili d giurisprudenza di questa Corte e non altrimenti scrutinabile in questa sede, essendo peraltro decisioni richiamate a sostegno del ricorso per lo più non conferenti, trattandosi di casi i stata riconosciuta la responsabilità per l’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, t.u.s.
Considerato che per analoghe ragioni è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine rideterminazione della pena, in riduzione di quella applicata in primo grado, nei termini s indicati, trattandosi di un giudizio di merito adeguatamente argomentato con riguardo al crit di congruità della pena inflitta, che si colloca ben al di sotto della media edittale, ed i sede quindi non censurabile;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 gennaio 2024.