Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41666 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41666 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCAFATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi d reiterando argomenti già disattesi nei giudizi di merito, è volto a prefigurare una r e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittim pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valori giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argoment e giuridici, le ragioni del loro convincimento, congruamente disattendendo le quest devolute (si vedano, in particolare, pagg. 9 – 10);
osservato che le censure inerenti al mancato riconoscimento della causa di esclusione punibilità di cui all’art. 131-bis cod. peri. sono prive di specificità e manifestame alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 34151 del 1 Foglietta, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell’esclusione della causa di non pu particolare tenuità del fatto, è sufficiente che la motivazione dia conto dell’as soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., come avvenuto nella pienezza della giurisdizione di merito (si veda pag. 11, sulla non irrilevanza dell’imp considerato che anche il secondo motivo, che genericamente contesta la correttezza d motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente inf quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato ed in ragione di quanto precedent esposto, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, c da lineare e coerente logicità e rispondente alle doglianze difensive dell’appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.