Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41489 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41489 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FIRENZE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze ha assolto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. RAGIONE_SOCIALE in relazione ai reati di cui agli artt. 651 e 430 cod. pen.
Rilevato che avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il pubblico ministero che deduce la violazione di legge rilevando la totale carenza di motivazione e l’erronea applicazione dei presupposti di cui all’art. 131 bis cod. pen.;
Considerato quanto evidenziato nella memoria del difensore dell’imputato pervenuta il 26 giugno 2023 che conclude per l’inammissibilità del ricorso;
Rilevato che le doglianze oggetto dei tre motivi di ricorso non sono consentite in quanto le stesse, pure formulate nei termini della violazione di legge, afferiscono la logicità e completezza della motivazione che, di contro, seppure sintetica, con i riferimenti concreti a quanto accaduto risulta adeguata e coerente ciò anche, considerato che la supposta violazione si fonda su di una diversa lettura di quanto emerso, in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’art. 131 bis cod. pen.;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 14/9/2023