Particolare tenuità del fatto: perché un ricorso generico è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le ragioni dietro la dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Venezia, ha presentato ricorso per Cassazione lamentando due principali violazioni. In primo luogo, contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. In secondo luogo, si doleva della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente sosteneva che la sua condotta fosse di lieve entità e che, pertanto, dovesse beneficiare della non punibilità. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già respinto tali richieste, motivando la sua decisione sulla base di una valutazione complessiva del caso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, seppur concisa, offre spunti importanti sulla tecnica di redazione dei ricorsi e sulla valutazione di istituti come la tenuità del fatto e le attenuanti.
Le Motivazioni: La Genericità del Ricorso e la Particolare Tenuità del Fatto
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del primo motivo di ricorso. La Cassazione lo ha ritenuto ‘privo di specificità’ e ‘meramente riproduttivo’ di argomentazioni già vagliate e respinte dal Giudice d’Appello. Quest’ultimo, infatti, aveva correttamente motivato il diniego della non punibilità sottolineando elementi specifici del caso, quali:
* Le modalità della condotta
* I motivi a delinquere
* La personalità dell’imputato
Secondo i giudici di merito, questi fattori indicavano una condotta non qualificabile come di ‘lieve tenuità’. La Cassazione, non potendo riesaminare il fatto, ha confermato la correttezza logico-giuridica del ragionamento della Corte d’Appello, bollando il motivo di ricorso come un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del merito.
Le Motivazioni: Il Ruolo dei Precedenti Penali
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di secondo grado, che aveva fondato il diniego sui precedenti penali dell’imputato. Questo elemento è stato considerato un indicatore della personalità del reo e, quindi, ostativo alla concessione di un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito sull’importanza della specificità dei motivi di ricorso in Cassazione. Non è sufficiente contestare una decisione; è necessario articolare censure precise che evidenzino un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione del provvedimento impugnato. La mera riproposizione di argomenti di fatto già respinti conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Inoltre, la decisione conferma che elementi come la personalità dell’imputato e i suoi precedenti penali giocano un ruolo cruciale nella valutazione sia della particolare tenuità del fatto sia della concessione delle attenuanti generiche, limitando l’accesso a tali benefici.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Basandosi su questa ordinanza, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo di specificità, ovvero si limita a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti senza introdurre nuovi e pertinenti argomenti giuridici.
Perché in questo caso non è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto?
La non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta perché il giudice di merito aveva già valutato negativamente le modalità della condotta, i motivi a delinquere e la personalità dell’imputato, ritenendo che tali elementi complessivamente non configurassero un’offesa di lieve tenuità.
Avere precedenti penali impedisce di ottenere le circostanze attenuanti generiche?
Sì, secondo la decisione, i precedenti penali dell’imputato sono stati correttamente considerati come un motivo valido per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13260 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso
Ritenuto che il motivo con il quale si contesta l’omesso riconoscimento della causa di no punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità perché meramente riprodut profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridic Giudice di appello, che, dopo avere sottolineato in sentenza le modalità della condotta, i mot a delinquere e la personalità dell’imputato, ha ritenuto che tali circostanze inducesser ritenere non di lieve tenuità la condotta dell’imputato (pag.2 e 3).
Quanto al secondo motivo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente ricondotto ai precedenti penali dell’imputato.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Presidente