Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22846 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22846 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il 12/08/1989
avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d’appello di Napoli
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all’art. 131bis cod. pen., Ł manifestamente infondato;
che, invero, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., Ł necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento e, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità Ł da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, nØ Ł necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto (cfr. Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266591 – 01; Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 – 01; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 278347 – 01), le ragioni della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità (si veda, in particolare, pag. 4 sul presupposto ostativo dell’abitualità del comportamento in ragione dei plurimi precedenti della stessa indole);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME