Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13818 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13818 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Polistena il 13/02/1999
avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego dell’art.
131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/10/2024, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza emessa in data 23/01/2020, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palmi, con la quale COGNOME NOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. 256-bis d.lgs 152/2006- per aver in concorso con COGNOME NOME, giudicato separatamente, appiccato il fuoco ai rifiuti abbandonati in località Ciambra, consistenti in matasse di cavi elettrici di varie misure, in Gioa Tauro in data 17.4.2018 – e condannato alla pena di anni uno di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell’art. 131-bis cod.pen. e dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. e viz di motivazione.
Lamenta che la Corte di appello aveva erroneamente denegato la configurabilità della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod.pen.. senza considerare il fatto storico, alla luce i criteri di cui all’art. 133 cod.pen. e, nella specie, la quantità e qualità dei rifiuti (piccolo mucchio di cavi), la circostanz che il fatto era avvenuto in pieno giorno, in una strada sterrata, e che alla vista degli agenti i prevenuti si erano subito prodigati a spegnere il fuoco con una semplice bottiglia d’acqua e della terra gettata con il badile; la motivazione espressa dalla Corte di appello era, dunque, carente e basata su mere clausole di stile.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
I Giudici di appello, pur avendo la difesa dell’imputato formulato specifica richiesta di applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131 bis cod.pen., non hanno adeguatamente esplicitato le ragioni del relativo diniego.
Nella sentenza impugnata, senza alcuna concreta valutazione del fatto e dei presupposti applicativi di cui all’art. 131-bis cod.pen., si esclude la particolar tenuità del fatto rimarcando che “la combustione illecita di rifiuti è un fenomeno che negli ultimi anni ha raggiunto una preoccupante frequenza”.
Trattasi di motivazione apparente perché meramente assertiva e priva di specifiche argomentazioni relative alla fattispecie concreta oggetto di giudizio.
La carenza motivazionale rilevata vizia parzialmente l’atto decisorio e omissione investe un ambito della decisione rimesso all’esclusivo apprezzament
fattuale del giudice di merito.
3. Consegue, pertanto, l’annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché valuti, con giudizio di fatto non surrogab
questa sede, l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art.
cod.pen, con la precisazione che l’annullamento con rinvio della sentenza condanna per la verifica della sussistenza dell’art. 131 bis cod. pen., impe
l’applicabilità nel giudizio di rinvio della eventuale causa di estinzione del re prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parzial
(Sez.3, n.50215 del 08/10/2015,Rv.265434).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente l’applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio ad
sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 25/02/2025