Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21501 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21501 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 27/02/1990;
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/10/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la requisitoria, rassegnata ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Napoli, con sentenza pronunciata (all’esito del rito abbreviato) in data 23 giugno 2023 e per quanto di interesse in questa sede, dichiarava NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 159/2011 perché – sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno – non ottemperava alle relative prescrizioni avendo fatto rientro nella propria abitazione oltre i limiti orari imposti e, in particolare, alle ore 20:20 anziché alle ore 20:00 (fatto commesso in Napoli il giorno 2 ottobre 2020) e, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alla contestata recidiva e con la riduzione prevista per il rito, lo condannava alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, investita del gravame proposto dall’imputato, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo infondate le censure sollevate con l’appello e riguardanti la sussistenza dell’elemento psicologico del reato e la invocata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il annullamento.
2.1. Con il primo motivo l’imputato lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 75 d.lgs. 159/2011 ed il vizio di motivazione apparente, illogica ed omessa; al riguardo osserva che con l’atto di appello aveva evidenziato che il fatto in contestazione era avvenuto, in realtà, il giorno 1° ottobre 2020 e non già quello successivo (come erroneamente riportato nel capo di imputazione) e che il mancato rispetto dell’orario di rientro in casa era dovuto al fatto che sino al giorno precedente (30 settembre) esso era fissato alle ore 21:00 e che, quindi, il suo ritorno alle ore 20:20 era stato causato da una semplice negligenza e confusione, non avendo tenuto conto del cambio di orario (relativo all’obbligo di ritorno a casa entro le ore 20:00) entrato in vigore proprio il giorno in cui si era verificato l’episodio i contestazione. Inoltre, il ricorrente evidenzia che la stessa Corte territoriale – nella parte motiva della decisione – ha dato atto che il fatto era avvenuto il 10 ottobre 2020, senza però trarne le dovute conseguenze rispetto alla assenza dell’elemento psicologico.
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2.2. Con il secondo motivo NOME COGNOME deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione apparente, illogica ed omessa con riferimento alla negata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. fondata, in sostanza, sulle ragioni poste alla base della misura di prevenzione e non già sulla condotta tenuta dall’imputato nel caso concreto.
Il giudizio si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Anzitutto, va evidenziato che – quanto alla data di commissione del reato oggetto di imputazione – il ricorrente, pur deducendo che il fatto risale al 10 ottobre 2020 e non già a quello successivo, non lamenta la nullità del capo di imputazione o della sentenza impugnata; al riguardo deve ricordarsi, comunque, che l’erronea indicazione della data di commissione del reatoKnon determina la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa, ove l’imputazione sia stata compiutamente GLYPH riportata GLYPH in GLYPH calce GLYPH alla GLYPH sentenza GLYPH stessa (Sez. 6 , n. 3789 del 08/01/2019, Rv. 275200 – 01).
Ciò posto, il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.
Quanto al primo motivo è opportuno ribadire che in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all’art. 75 comma secondo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Rv. 270262 01). Orbene, la sentenza impugnata non è incorsa nei vizi lamentati dal ricorrente poiché, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso la mancanza dell’elemento psicologico del reato visto che costituisce circostanza pacifica il fatto che l’imputato, il giorno 10 ottobre 2020, aveva fatto rientro in ritardo nella propria abitazione, come accertato dagli operanti e confermato dagli atti (legittimamente utilizzati in ragione del rito prescelto) e che non sono stati dedotti specifici elementi a sostegno di tale tesi difensiva, fatta eccezione per la data di commissione del fatto che, di per sé sola, non consente di escludere il dolo visto che il decreto di sottoposizione alla misura in oggetto era stato ritualmente
notificato all’odierno ricorrente il 2 ottobre 2018, di talché egli ne aveva avuto piena conoscenza.
2.1. Al riguardo deve poi ricordarsi che in tema di elemento psicologico del reato, l’ignoranza da parte dell’agente sull’illiceità della propria condotta è idonea ad escludere la sussistenza della colpa soltanto se indotta da un fattore positivo esterno, peraltro nemmeno dedotto dal ricorrente (Sez. 3, n. 35314 del 20/05/2016, Rv. 268000 – 01).
2.2. Ne consegue che l’imputato si limita, sostanzialmente, a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi in modo specifico con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale e suggerisce una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo.
È fondato, invece, il secondo motivo; invero, questa Corte ha già chiarito che l’assenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall’art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Ciò posto, la sentenza impugnata non appare rispettosa di tale principio poiché, nel negare l’invocata applicazione dell’art.131-bis, si è sostanzialmente limitata a richiamare le ragioni che aveva portato all’applicazione della misura di prevenzione nei confronti dell’imputato ed i suoi precedenti penali senza, però, indicare – neppure implicitamente – le ragioni per le quali perché doveva escludersi la particolare tenuità dello specifico fatto oggetto di imputazione quali, ad esempio, la concreta gravità dello stesso o le sue modalità esecutive.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., affinché – in piena autonomia decisionale – colmi le lacune motivazionali sopra indicate; il ricorso, invece, deve essere respinto nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2025.