Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40834 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40834 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Gambia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte di appello di Catanzaro lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME che ha per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. per essersi allontanato senza autorizzazione dall’abitazione presso cui si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando quattro motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen. per inosservanza del termine minimo di quaranta giorni per la notifica del decreto di citazione a giudizio. L’atto risulta essere stato notificato all’imputato presso il difensore solo in data 22 aprile 2025 e, dunque, ventisette giorni prima dell’udienza, in violazione del termine perentorio previsto a garanzia del pieno esercizio di difesa.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge per avere la Corte omesso di pronunciarsi sull’eccezione processuale di nullità dell’atto di citazione a giudizio per mancato rispetto dei termini a comparire tempestivamente sollevata con le conclusioni scritte depositate ai sensi dell’art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con conseguente nullità a regime intermedio che, in quanto tempestivamente eccepita prima della deliberazione della sentenza, impone l’annullamento della decisione e la rinnovazione del giudizio di appello.
2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello obliterato la necessaria verifica della attendibilità delle prove dichiarative poste a base della decisione, contestata dalla difesa in ragione della conflittualità esistente tra l’imputato e la teste COGNOME, e per avere altresì omesso di valutare le prove documentali offerte dalla difesa, ovvero i certificati di residenza e i documenti di identità, da cui risultava la residenza dell’imputato e della compagna in luogo diverso da quello presso cui era stato effettuato il controllo, e la sentenza di assoluzione n. 483/2022 R.G. Sent. del Tribunale di Cosenza, che aveva assolto l’imputato dal delitto di evasione commesso appena tre giorni prima di quello oggetto di imputazione proprio in considerazione della divergenza tra il numero civico di residenza e quello oggetto di controllo da parte della polizia giudiziaria, nella cui epigrafe era riportato i corretto luogo di residenza dell’imputato.
2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen. per avere la Corte omesso di riconoscere la causa di non punibilità nonostante la condotta dell’imputato fosse da ritenersi di lieve entità, alla luce dei principi espressi sul punto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte, non potendosi ritenere ostativa alla concessione della speciale esimente la presenza di precedenti penali; in ogni caso la Corte ha omesso di motivare adeguatamente in ordine alle ragioni della mancata concessione della suddetta causa di non punibilità, nonostante l’espressa richiesta della difesa.
Disposta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate.
Con memoria depositata ex art. 611 cod. proc. pen., il difensore ha ribadito le argomentazioni già poste a base dei motivi di ricorso e, con le conclusioni scritte successivamente depositate, ha contestato le conclusioni formulate dal Procuratore generale evidenziando, tra l’altro, che la ritenuta infondatezza del primo motivo di ricorso non elide l’autonoma rilevanza del vizio denunciato con il secondo motivo, causa di annullamento della sentenza, e ha ribadito gli argomenti già spesi quanto ai restanti motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il primo e il secondo motivo di ricorso, che vanno trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati, avuto riguardo alla regola stabilita dalle Sezioni unite di questa Corte per la quale “la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024” (Sez. U, n. 41214 del 27/06/2024, COGNOME, Rv. 287095-01; n. 42125 del 27/06/2024, COGNOME, Rv. 287096-01), laddove nel caso di specie l’atto di appello risulta depositato in data 11/05/2023, come da attestazione apposta sulla sentenza di primo grado.
Rimane, poi, destituito di fondamento l’assunto, prospettato dal ricorrente nelle conclusioni scritte, dell’autonoma rilevanza del vizio di motivazione sulla menzionata eccezione di nullità. Nel caso in cui sia stata eccepita nel giudizio di merito una pretesa violazione di norme processuali, il giudice non deve dare luogo ad alcuna motivazione se la violazione denunciata non sussiste. Ne consegue che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante l’infondatezza dell’eccezione, il giudice a quo non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisone adottata (Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018, Rv. 274035-01; Sez. 3, n. 10504 del 30/06/1999, Rv. 214442-01).
Il terzo motivo è inammissibile, introducendo argomentazioni versate in fatto che esulano dalle censure ammissibili in sede di legittimità.
In particolare, con il ricorso si intende sollecitare un diverso apprezzamento delle circostanze già apprezzate dalla Corte territoriale che, nel confermare la pronuncia di condanna del giudice di primo grado, ha escluso che potesse riconoscersi valenza probatoria alla circostanza che l’imputato risultasse residente in un luogo diverso, posto che dall’istruttoria svolta, e in particolare dalla deposizione degli operanti, era emerso che l’imputato era sottoposto agli arresti domiciliari presso il INDIRIZZO n. INDIRIZZO di INDIRIZZO, ove era stato eseguito il controllo e constatata la sua assenza, e non altrove, rimanendo dunque del tutto indifferente il luogo limitrofo di residenza.
La Corte ha, altresì, svalutato l’argomentazione della difesa incentrata sulla inattendibilità della testimone COGNOME, madre della convivente, presso la cui abitazione l’imputato era sottoposto agli arresti domiciliari e che aveva confermato la sua assenza in occasione del controllo di polizia, condividendo la valutazione operata dal primo giudice circa la sovrabbondanza della deposizione resa dalla donna alla luce della esaustività della testimonianza dell’operante di polizia giudiziaria che aveva eseguito il controllo e constatato personalmente l’assenza dell’imputato.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto al lamentato travisamento della prova, atteso che la Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna resa in primo grado sulla base dei medesimi elementi probatori scrutinati dal Tribunale, ciò che preclude la deducibilità della proposta censura, costituendo principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (in tal senso, ex mu/tis, Sez. 3, Sentenza n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777-01; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Rv. 281665; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 269217-01).
4. Il terzo motivo di ricorso è invece fondato.
La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto «non essendo stato possibile accertare le ragioni e la durata dell’allontanamento dell’imputato dagli arresti domiciliari». Così esprimendosi, la Corte di appello mostra di avere adottato un criterio di valutazione del tutto errato, traendo dal ritenuto difetto di
prova in ordine a circostanze e modalità del fatto conclusioni sfavorevoli per l’imputato.
Premesso che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività minima (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Rv. 283731-01), deve essere ribadito che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio sulla tenuità necessita di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. Deve, a tal fine, tenersi conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo nonché della eventuale abitualità della condotta che sussiste allorché l’agente, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, rientrando nel novero degli illeciti valutabili, non solo le condanne irrevocabili e gli illeci sottoposti alla sua cognizione, ma anche i reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 e Rv. 266591), risultando, in ogni caso, adeguata, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità, la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678-01).
Tale valutazione nel caso di specie è mancata.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso, il 25/11/2025