Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26546 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PARASILITI COGNOME NOME nato a BELPASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE DI APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 05/07/2023 dal Tribunale di Patti e con la quale NOME COGNOME era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi sei di arresto ed € 1.000,00 di ammenda – con beneficio della sospensione condizionale – in relazione al reato previsto dall’art.186, comma 2, lett.c) e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
La sentenza di appello ha premesso la ricostruzione del fatto, esponendo che – in data 12/12/2021 – gli agenti operanti si erano recati in INDIRIZZO.da Sciara nel Comune di Motta Camastra, a seguito della segnalazione di un sinistro stradale che aveva coinvolto una vettura condotta da soggetto poi identificato nell’imputato, la quale aveva sfondato la recinzione di una proprietà privata e tranciato un palo della Telecom; all’esito di accertamenti condotti presso il nosocomio di Catania, lo stesso era risultato positivo al tes alcolernico presentando una concentrazione pari a 1,3 g/I.
La Corte territoriale ha quindi ritenuto infondato il motivo inerente alla richiesta applicabilità dell’art.131bis cod.pen., ritenendo non sussistere presupposti per la sua applicazione né in relazione all’oggettività del fatt ascritto e nemmeno in relazione al comportamento tenuto dopo il reato.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME,aliti COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione ed erronea applicazione della legge penale – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. e l’assenza, carenza e illogicità della motivazione – ai sensi dell’art.60 comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131bis cod.pen..
Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe negato la suddetta causa di non punibilità sulla base esclusiva degli elementi integranti il fatto tipic richiamando sul punto alcuni precedenti di questa Corte, anche relativi a fattispecie aggravate dall’aver provocato un incidente stradale; ha esposto che la Corte territoriale avrebbe giustificato il diniego sulla scor dell’imprudenza nel mettersi alla guida e nell’avere provocato un rischio per la circolazione, ovvero a due elementi unicamente idonei a ritenere perfezionata l’ipotesi tipica aggravata; ha quindi chiesto l’applicazione dell
causa di non punibilità con conseguente revoca della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – l’assenza, insufficienza e illogicità della motivazi in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131bis cod.pen..
Ha dedotto che, in sede di atto di appello, la difesa aveva analiticamente indicato gli elementi da cui sarebbe emersa la particolare tenuità del fatto ovvero: 1) che non si verteva in alcuna delle ipotesi di offensività presunta elencate nell’art.131bis, comma 2, cod.pen.; 2) che il fatto, oggettivamente considerato, non presentava caratteristiche di pericolosità tali da far ritenere non di particolar tenuità e ciò sia in relazione alle ragioni avevano determinato il tasso alcolemico e sia alla non elevata concentrazione di alcool nel sangue (richiamando quanto esposto in sede di atto di appello in ordine all’effetto amplificatore che avrebbe avuto la somministrazione di Toradol presso il nosocomio); 3) la sostanziale tenuità dell’offesa conseguente al sinistro stradale.
Ha altresì dedotto un vizio di travisamento della prova nella parte in cui il giudice d’appello avrebbe argomentato che il mezzo condotto dall’imputato procedesse a velocità sostenuta, elemento non desumibile dagli atti di p.g. e dalle dichiarazioni dei soggetti a bordo dell’altro mezzo coinvolto nel sinistro e quindi arbitrariamente sostenuto dalla Corte territoriale; dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, in sede di atto di impugnazione la difesa aveva comunque evidenziato l’influenza della somministrazione del Toradol sul complessivo tasso alcolemico rilevato, in modo da rendere plausibile una concentrazione effettiva, prima dell’esame, pari a 1,2 g/I anziché a 1,3 g/l.
Ha quindi contestato l’affermazione in base alla quale l’assunzione di alcool avvenuta nella precedente cena avrebbe dovuto sconsigliare di porsi alla guida, in quanto – incrociando le dichiarazioni dell’imputato con quelle di altro commensale sentito in sede di indagini difensive – si sarebbe trattat di una mera occasione conviviale al cui esito l’imputato appariva comunque lucido; deducendo, pertanto, che la Corte avrebbe quindi totalmente svalutato le risultanze istruttorie in ordine alle argomentazioni difensiv Inerenti alle modalità della condotta e alla sua assunta eccezionalità
Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – l’assenza della motivazione in ordine al secondo motivo di impugnazione, attinente alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche; nonché in ordine al terzo motivo, inerente
alla richiesta di computo nel periodo di durata della sanzione accessoria della patente di guida di quello di sospensione provvisoria già applicato dal Prefetto.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quanto al terzo motivo.
Con i primi due motivi di ricorso, la difesa dell’imputato ha censurato le argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha negato l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131bis cod.pen. specificamente assumendo che le cause del diniego sarebbero state individuate in relazione ai soli elementi tipici della fattispecie aggrava contestata.
Le censure – riproduttive di quelle già spiegate di fronte al giudice di appello e da questi esaminate con analitica motivazione – non sono fondate.
2.1 In ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131bis cod.pen. va quindi premesso che, come rilevato da Sez. U, 25/02/2016, n.13681, Tushaj, Rv. 266590-01, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori, ovvero le modalità della condotta, l’esiguità d danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.
Da ciò consegue che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1 cod.pen.; si richiede, in particolare, una equilibrata considerazione di tut le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto, tanto s fondamentale rilievo in base al quale il disvalore penale del fatto, pe assegnare allo stesso l’attributo della particolare tenuità, dipende dal concreta manifestazione del reato.
Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno ritenuto illuminante il riferimento testuale, contenuto nell’art. 131bis cod. pen., al modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione
del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno d pena.
In altri termini, ai fini dell’applicazione della causa di non punibili occorre avere riguardo, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elemen fatto concretamente realizzati dall’agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (la causa di non punibilità presuppone l’esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l’entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento all connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva.
2.2 La necessità di compiere questa complessa valutazione alla luce dell’art.133, comma 1, cod. pen. mette in campo, oltre alle caratteristiche dell’azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l’intensità del do e il grado della colpa, per cui essendo richiesta, nell’ottica delle Sezi Unite, la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta; ed anche riguardo alla ponderazione dell’entità del danno o del pericolo occorre compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze, sicché l’esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed all colpevolezza.
E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente, fermo restando che la valutazione debba essere ancorata ad elementi connotanti il caso concreto.
Da tale premessa deriva come la particolare tenuità dell’offesa costituisca la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità del condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalit dell’azione secondo quanto prevede l’art.133, comma 1, n. 1 cod. perì.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all’intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l’art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all’entità del danno
o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l’art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.); tenendo altresì conto – sulla base della modifica operata dall’arti, comma 1, lett.c), n.1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 parametro costituito dal comportamento susseguente al reato.
All’interno di ogni indicatore il giudice è quindi chiamato a operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto (riferito all’episodio del vita e alle specifiche e singolari forme di manifestazione del reato, che ovviamente variano da caso a caso pure in presenza della violazione di una stessa norma penale), conseguendone che il giudizio finale di particolare tenuità dell’offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, sicché i crite indicati nel primo comma dell’art. 131bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa ai fini riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti secondo il tenore letterale dell’art. 131bis cod. pen., nella parte del pri comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è particolare tenuità; in senso conforme Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647).
2.3 In riferimento altresì specifico al reato di guida in stato di ebbrezz la stessa citata pronuncia delle Sezioni Unite ha sottolineato che la causa di non punibilità in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – in relazione a ogni fattispe criminosa, è applicabile anche in ordine al reato di guida in stato d ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno de fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispe che integra un illecito amministrativo; dovendosi altresì ritenere che l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità cui all’art. 131bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericol significativo in termini di non esiguità (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
2.4 Ciò posto, la valutazione della Corte territoriale appare pienamente coerente con i predetti principi e immune dal denunciato vizio di illogicità, mentre gli elementi di fatto esposti nel motivo di impugnazione tendono a
una lettura parcellizzata dei singoli elementi connotativi della condotta in assenza della necessaria sintesi imposta dal suddetto arresto delle Sezioni Unite; ricordando comunque che la lettura delle circostanze di fatto da assumere alla base della valutazione della tenuità del fatto non può prescindere dalle concrete modalità di estrinsecazione della condotta tipica, di modo che anche in base all’esame di queste è possibile negare il giudizio di scarsa offensività della condotta (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Nel caso di specie, la Corte territoriale – con motivazione da ritenersi congruente con i predetti principi e non manifestamente illogica – ha negato il carattere di particolare tenuità del fatto, non solo sulla base degli elemen connotativi della condotta tipica, ma anche sulla scorta della particolare pericolosità della condotta stessa che – verificatasi in orario serale stata caratterizzata dall’urto con una vettura proveniente dal lato opposto e dalla conseguente perdita di controllo del mezzo, a seguito della quale erano stati seriamente danneggiati beni di proprietà di terzi.
La Corte, nell’ottica del giudizio sinottico imposto dalla lettura operat dalle Sezioni Unite, ha quindi congruamente ritenuto che gli elementi attinenti all’oggettività della fattispecie tipica – con particolare riferim alla pericolosità della condotta – impedissero di rendere applicabile l’invocata causa di non punibilità.
In tale quadro, risultano quindi del tutto inconferenti le considerazioni esposte dalla difesa – specificamente indicate nel secondo motivo di ricorso – attinenti all’influenza sulla concreta entità del tasso alcolemi determinata dall’iniezione di antidolorifico (in quanto, già sulla base dell prospettazione di parte, inidonea a riverberarsi sul raggiungimento della soglia minima di concentrazione contestata ai sensi dell’art.186, comma 2, lett.b), C.d.s.) e alla velocità concretamente tenuta dal mezzo; nonché, in quanto del tutto prive di una potenziale rilevanza sul ragionamento seguito dalla Corte, quelle inerenti alle concrete circostanze in cui sarebbe avvenuta l’assunzione dell’alcool.
3. Il terzo motivo di ricorso è parzialmente fondato.
3.1 Risulta difatti che, pure a fronte di esplicito motivo di impugnazione, la Corte territoriale ha del tutto omesso di motivare in ordine alla concreta dosimetria della pena (comunque irrogata in misura superiore al minimo edittale) e all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, denegate dal giudice di primo grado.
Sul punto, questa Corte ha affermato che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057); con la conseguenza che non può parlarsi di una motivazione implicita sul relativo diniego – da parte del giudice dell’appello – quanto nessuna argomentazione sia stata spesa in punto di richiesta riduzione della sanzione applicata.
Conseguentemente, sul punto, la sentenza va annullata con rinvio.
3.2 Il punto del terzo motivo attinente alla rideterminazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida – alla luce della durata della sospensione provvisoria disposta dal Prefetto in via amministrativa – non è fondato.
Sul punto, va richiamato il principio espresso da Sez. U, n. 20 del 21/06/2000, COGNOME; in base al quale la differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all’esito dell’accertamento di violazione del codice stradale, rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice.
Ciò non comportando comunque che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari; in quanto la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull’autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l’applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all’applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità.
Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto r e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’autorità giudiziaria procedente (in senso analogo, Sez. 1, n. 18920 del 26/02/2013, COGNOME, Rv. 256005)
Per l’effetto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, limitatamente ai punti attinenti la determinazione del trattamento sanzionatorio e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ai sensi dell’art.624, comma 2, cod.proc.pen., va dichiarata irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla concessione delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Visto l’art.624 cod.proc.pen dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
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Così deciso il 5 giugno 2024