Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5353 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5353 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata deliberata il 29 maggio 2023 dalla Corte di appello di Milano che, decidendo quale Giudice di rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con cui NOME COGNOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 75 d.lgs 159 del 2011, per avere violato l’obbligo di soggiorno legato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia.
L’unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte del rinvio non si sarebbe attenuta ai principi sanciti dalla pronunzia rescindente, che aveva stabilito che, per ritenersi l’abitualità ostativa al proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., occorre appurare l’identità dell’indole dei reati eventualmente commessi e valutare se gli addebiti presentino caratteri fondamentali comuni. La violazione del vincolo di rinvio risiederebbe nel fatto che la Corte di appello aveva considerato ostativa al proscioglimento invocato solo l’esistenza di precedenti penali e la circostanza che la violazione della misura di prevenzione non era occasionale ed era ingiustificata, così come aveva già sostenuto il Giudice di prime cure. Inoltre la Corte territoriale ha stimato – senza alcun fondamento concreto – che l’accertato spostamento sul territorio del prevenuto fosse funzionale all’attività di spaccio, senza considerare che il controllo da parte degli operanti era del tutto occasionale ed è avvenuto perché l’imputato era a bordo di un veicolo in avaria, a ridosso del quale era stato posizionato il segnale mobile di pericolo. La nozione di “abitualità” rilevante ex art. 131-bis cod. pen. – prosegue il ricorso – richiede che l’agente abbia commesso altri due illeciti oltre quello preso in esame. La sentenza impugnata sarebbe altresì viziata in quanto ha omesso del tutto il controllo sulla componente oggettiva del reato, vale a dire sulle modalità della condotta e sull’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla scorta dell’art. 133, comma 1, cod. pen. Inoltre, la novella del d.lgs 150 del 2022 ha imposto anche che venga dato rilievo alla condotta susseguente al reato, vaglio del tutto mancato nel caso di specie, mentre il prevenuto aveva avuto un comportamento tanto corretto durante l’esecuzione della misura di prevenzione, che il Tribunale di Pavia aveva revocato la misura di prevenzione con tre mesi di anticipo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, come sopra precisato, segue all’annullamento con rinvio della prima sezione penale che aveva così statuito.
«E invero, la Corte territoriale, per escludere la ricorrenza dell’invocata causa di non punibilità, si è limitata ad affermare che “osta all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. il cospicuo numero di precedenti penali di cui l’imputato risulta gravato, senz’altro dimostrativi della non mera occasionalità dei fatti illeciti commessi”, specificando, in nota che si trattava dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, lesioni personali, detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Va, al riguardo, osservato che “ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., l’identità dell’indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni” (Cass. Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Rv. 270107; cfr. anche Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 – 01).
E ancora, ‘che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell’art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno) e che, quindi, “ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo” (Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 – 01).
Ebbene, la Corte territoriale ha omesso tale doverosa verifica che va, pertanto, rimessa al giudice del rinvio, che dovrà procedere a nuovo giudizio sul punto, attendendosi ai superiori principi di diritto.».
Questo il mandato della sentenza rescindente, la decisione avversata ha negato il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. osservando che:
l’imputato era stato trovato in viaggio su un autocarro senza giustificazione;
l’imputato è gravato da precedenti per resistenza a Pubblico Ufficiale, guida in stato di ebbrezza, lesione personale, detenzione illecita di stupefacenti, donde la violazione non era occasionale, perché il reato ex d.P.R. 309 del 1990 si “legherebbe” a quello sub iudice «considerato quanto sia utile lo spostamento su territorio per lo spaccio».
Ebbene, il ricorso coglie nel segno perché la prima sezione penale aveva demandato al Giudice di rinvio un compito sì ampio, ma pur sempre sufficientemente definito, vale a dire quello di effettuare una valutazione sia sui presupposti oggettivi che su quelli soggettivi dell’istituto di favore.
Quanto ai primi, la sentenza impugnata è del tutto deficitaria, laddove il riferimento alla circostanza che COGNOME si trovasse su un autocarro senza giustificazione è inconferente per escludere la particolare tenuità del fatto, perché non è altro che la descrizione dell’occasione in cui il prevenuto è stato
sorpreso a violare l’obbligo di soggiorno, ma nulla dice sul superamento dei limiti per ritenere oggettivamente praticabile il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen
In ordine alla componente soggettiva, la sentenza impugnata è del pari viziata giacché la motivazione diverge rispetto all’ambito delineato dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di valutazione circa l’abitualità.
A questo proposito, va ricordato che le Sezioni Unite hanno statuito che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; in termini, più di recente Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 278347).
Nel caso di specie, il ragionamento secondo cui lo spostamento sul territorio può essere funzionale alla commissione di reati in materia di stupefacenti non soddisfa i parametri di cui sopra perché è evidente che non individua un criterio giuridicamente corretto per ritenere la medesimezza dell’indole, ma solo un possibile, eventuale collegamento funzionale tra la condotta concreta che il prevenuto stava realizzando quando è stato scoperto e lo smercio di stupefacenti.
Da quanto sopra consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che avrà cura di dare corso al mandato della sentenza di annullamento della prima sezione penale, evitando di incorrere nuovamente nei vizi che hanno dato luogo al presente annullamento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 13/11/2023.