Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32525 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32525 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da NOME VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
– Presidente –
Sent. n. sez. 1374/2025
UP – 26/09/2025
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ARZIGNANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTELGOMBERTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi. udito AVV_NOTAIO, che ha chiesto lÕaccoglimento dei ricorsi.
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza pronunciata dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Vicenza, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine ai delitti contestati ai capi A e B, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena, nei confronti degli imputati, nella misura di mesi otto di reclusione e giorni venti di reclusione in relazione ai capi C e D Ð art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 Ð perchŽ, quali amministratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto avvalendosi di fatture per operazioni di sponsorizzazione alla RAGIONE_SOCIALE, in buona parte inesistenti perchŽ sovrastimate, indicavano nella dichiarazione dei redditi relativi all’anno d’imposta 2013 e 2014 elementi passivi fittizi pari a € 25.000 per l’anno d’imposta 2013, di cui 13.000 retrocessi agli imputati, e € 10.000 per l’anno di imposta 2014, di cui 7000 retrocessi agli imputati.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore degli imputati e ne chiesto l’annullamento deducendo i seguenti comuni motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si chiede l’applicazione RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilitˆ per la particolare tenuitˆ del fatto, ai sensi dell’articolo 131 bis cod.pen. come modificato dal decreto legislativo 152/2022 e dall’ulteriore modifica di cui all’art. 13 comma 3, ter d.lgs n. 74 del 2000, introdotto dal decreto legislativo 87 del 2024. Allegano gli imputati la sopravvenuta condotta riparatoria del pagamento del debito tributario, avvenuto integralmente, con versamento dell’ultima rata in data 29 febbraio 2024, per effetto dell’adesione mediante accesso alla cosiddetta Òpace fiscaleÓ con conseguente pagamento del debito fiscale riferito a tutte le annualitˆ ivi comprese quelle per cui è intervenuta condanna. Allegano al riguardo dichiarazione rilasciata all’Agenzia delle entrate attestante la regolaritˆ delle domande e la prova dei pagamenti di cui l’ultima rata, che ha comportato l’estinzione dell’intero debito fiscale, pagata il 29 febbraio 2024 successivamente alla data RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la prescrizione del reato di cui al capo C, in relazione agli artt. 157 cod.pen. commesso il 30/09/2024, non essendo intervenuta nelle more il deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza pronunciata il 02/02/2024.
2.3 Con il terzo motivo si deduce la violazione di cui allÕart. 606 comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione all’affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilitˆ penale in relazione al delitto di frode fiscale erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge e difetto di motivazione. In sintesi, argomentano i ricorrenti l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge e il vizio di motivazione laddove i giudici del merito avrebbero ritenuto dimostrata la condotta materiale del reato dalla circostanza delle cosiddette ÒretrocessioniÓ di somme agli imputati. Affermare che le somme ricevute dai due imputati ricorrenti a titolo di retrocessione avrebbero rappresentato la retrocessione di parte delle somme oggetto delle fatture utilizzate nelle singole dichiarazioni dei redditi dalla societˆ, significherebbe fondare la colpevolezza su mere presunzioni di natura tributaria che non possono costituire in ambito penale gli unici elementi sui quali fondare la responsabilitˆ potendo assumere, tuttalpiù, portata indiziaria. Portata indiziaria fondata su una motivazione illogica in ragione RAGIONE_SOCIALE carenza probatoria in ordine alla circostanza per cui i due imputati non avrebbero svolto alcun ruolo quali membri del consiglio direttivo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, risultando, invece, dal compendio dichiarativo il loro svolgimento di attivitˆ quali dirigenti in seno alla RAGIONE_SOCIALE. In definitiva, il quadro accusatorio si baserebbe su una ricostruzione di carattere presuntivo in un contesto in cui sarebbe dimostrata la
circostanza del legittimo conseguimento di un compenso dall’RAGIONE_SOCIALE per il fatto per il semplice fatto di avere ciascuno di loro ricoperto negli anni accertati cariche in seno allÕRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di cui allÕart. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione carente sulla prova RAGIONE_SOCIALE parziale inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture e mancata presa in carico degli elementi addotti dalla difesa. Violazione dellÕart. 546 lett. e) cod.proc.pen.
2.5. Con il quinto motivo di seduce la violazione di cui allÕart. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione allÕelemento soggetto del dolo di evasione.
Il difensore ha depositato memoria scritta con cui, in particolare, ha insistito nellÕaccoglimento del primo motivo di ricorso ed ha chiesto previo accertamento RAGIONE_SOCIALE particolare tenuitˆ del fatto per effetto RAGIONE_SOCIALE condotta successiva costituita dallÕintegrale pagamento del debito tributario, lÕannullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza, se del caso senza rinvio ex art. 620, primo comma, lett. l) cod.proc.pen.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Seguendo lÕordine logico dei motivi di ricorso, i motivi terzo, quarto e quinto, afferenti allÕaffermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilitˆ penale dei ricorrenti per il delitto di frode fiscale sono inammissibili perchŽ privi di specificitˆ estrinseca, non confrontandosi con la decisione impugnata, ed anche in parte orientati in fatto lˆ dove sono diretti a proporre una alternativa ricostruzione sulle ragioni delle c.d. retrocessioni di somme di denaro.
LÕaffermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilitˆ penale dei ricorrenti, oggetto di doppio conforme accertamento, si fonda su un solido apparato argomentativo che, a sua volta, si fonda sugli atti di indagine e segnatamente la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e allegati, sul processo verbale di constatazione con riguardo alla societˆ RAGIONE_SOCIALE, di cui i ricorrenti sono amministratori, nonchŽ dallÕapporto dichiarativo di dirigenti dellÕRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in merito allÕindividuazione dei nominativi dei dirigenti.
Segnatamente sulla scorta del citato compendio probatorio era stato dimostrato che la societˆ RAGIONE_SOCIALE aveva indicato nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi, utilizzando fatture (una fattura per ciascun anno di imposta) per operazioni oggettive parzialmente inesistenti (sovrafatturazione)
emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, a titolo di sponsorizzazione. Come dichiarato da NOME COGNOME, le sponsorizzazioni ricevute erano per importi considerevolmente più bassi e da altri soggetti dirigenti dellÕRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che non avevano individuato i ricorrenti quali dirigenti RAGIONE_SOCIALE medesima, da cui la conclusione che le somme fatturate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, a titolo di sponsorizzazioni da quest’ultime erogate, fossero state artatamente sovrastimate e corrispondevano dunque ad operazioni in parte oggettivamente inesistenti.
In tale contesto, la questione RAGIONE_SOCIALE rilevanza attribuita alle c.d. retrocessioni di parte delle somme di denaro agli imputati, in quanto compensi per lÕattivitˆ svolta in seno allÕRAGIONE_SOCIALE, perde rilievo e ci˜ in quanto la prova del reato risiede in elementi di prova come sopra esposti, ma, in ogni caso, non si giustificherebbe, nellÕottica difensiva, la retrocessione avente la causale indicata (compenso agli imputati per avere svolto attivitˆ in favore dellÕRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) che, quandÕanche dimostrata, avrebbe dovuto essere corrisposta dalla RAGIONE_SOCIALE medesima e non giˆ con finanze RAGIONE_SOCIALE societˆ RAGIONE_SOCIALE, soggetto terzo estranea al rapporto tra lÕRAGIONE_SOCIALE e i suoi dirigenti.
Contrariamente allÕassunto difensiva, la sentenza impugnata poggia su un apparato argomentativo fondato su elementi di prova tratti dal compendio probatorio e non giˆ su presunzioni tributarie.
Quanto poi allÕelemento soggettivo, i giudici territoriali sono pervenuti a corretta decisione argomentando la sussistenza del dolo specifico di evasione sulla scorta RAGIONE_SOCIALE consapevolezza in capo agli imputati RAGIONE_SOCIALE parziale fittizietˆ delle prestazioni indicate nelle fatture utilizzate nella dichiarazione fiscale per esporre elementi passivi fittizi, rappresentandosi il fine di evadere che costituiva il fine RAGIONE_SOCIALE utilizzazione delle due fatture.
Al riguardo, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi RAGIONE_SOCIALE cui fittizietˆ il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l’eventualitˆ, nonchŽ il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalitˆ che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato (Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024, COGNOME, Rv. 287020 Ð 01).
Il mancato confronto con la decisione impugnata che ha puntualmente rispCOGNOME alle doglianze difensive, con motivazione congrua e per nulla illogica, priva di specificitˆ i motivi di ricorso afferenti allÕaffermazione di responsabilitˆ penale.
Quanto al secondo motivo di ricorso, in linea generale, deve rammentarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione propCOGNOME al solo fine di far valere la prescrizione intervenuta tra la lettura del dispositivo e il deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza e che risulti privo di qualsiasi doglianza idonea a confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, trattandosi di gravame propCOGNOME in violazione del criterio di specificitˆ dei motivi enunciato dall’art. 581 cod. proc. pen. e che esula dai casi in relazione ai quali pu˜ essere presentato a norma dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 33542 del 27/06/2001 Cavalera Rv. 219531 Ð 01; Sez. 7, n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, Rv. 262616 Ð 01). Non di meno, come si vedrˆ infra, per effetto dellÕaccoglimento del primo motivo di ricorso, va rilevata la prescrizione del reato di cui al capo C), maturata nelle more del giudizio di legittimitˆ.
Risulta fondato, per contro, il primo motivo di ricorso con cui si chiede lÕapplicazione RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilitˆ ex art. 131 bis cod.pen., come mod. dal d.lgs n. 150 del 2022 e art. 13 comma 3 ter d.lgs n. 74 del 2000 come mod. dal d.lgs n. 87 del 2024.
Deve preliminarmente rilevarsi che la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal Tribunale di Vincenza nel 2018, il giudizio di appello è stato celebrato avanti alla Corte dÕappello in data 1¡ febbraio 2024, con motivazione depositata nel febbraio 2025. Dunque, entrambe le sentenze sono intervenute prima RAGIONE_SOCIALE modifica operata dal d.ls n. 87 del 2024 che, proprio nei reati tributari, ha introdotto rilevanti modifiche ai fini dellÕapplicazione RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilitˆ ex art. 131 bis cod.pen.
A ci˜ si aggiunge che questa Corte ha chiarito che in tema di esclusione RAGIONE_SOCIALE punibilitˆ per particolare tenuitˆ del fatto, le modifiche apportate all’art. 131bis cod. pen. dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, operano retroattivamente, derivandone che, in relazione ai procedimenti definiti con sentenza emessa in data anteriore all’entrata in vigore delle predette modifiche, in ragione RAGIONE_SOCIALE natura sostanziale dell’istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimitˆ in quanto non proponibile in precedenza, pu˜ essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133 Ð 01; Sez. 1, n. 46924 del 13/07/2023, Sassano, Rv. 285408 Ð 01).
Con riguardo ai reati tributari, sul presuppCOGNOME che tra le condotte susseguenti al reato, che per effetto RAGIONE_SOCIALE novella dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non possono, di per sŽ sole, rendere di particolare tenuitˆ un’offesa che tale non era al momento del fatto, ma che tuttavia
possono essere valorizzate nell’ambito del giudizio complessivo sull’entitˆ dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma 1. cod. pen., è giˆ stato affermato che tra le condotte susseguenti vi è anche l’integrale o anche parziale adempimento del debito tributario con l’Erario, anche attraverso un piano rateale concordato con il Fisco o l’adesione a provvedimenti relativi alla c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali (Sez. 4, n. 14073 del 5/3/2024, COGNOME).
Nella stessa direttrice di dare rilievo, sempre nell’ottica dell’art. 131-bis cod. pen., al pagamento del debito, è intervenuto il legislatore che ha modificato l’art. 13, d.lgs. n. 74 del 2000, per come novellato dal d. 1gs. 14 giugno 2024, n. 87. Nella norma, infatti, è stato inserito il comma 3-ter, in forza del quale “ai fini RAGIONE_SOCIALE non punibilitˆ per particolare tenuitˆ del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l’entitˆ dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini RAGIONE_SOCIALE punibilitˆ; b) salvo quanto previsto al comma 1, l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria; c) l’entitˆ del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del codice RAGIONE_SOCIALE crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14″.
8. La sentenza impugnata non ha considerato il comportamento successivo al reato che, a seguito del d. lgs. n. 150 del 2022 e dellÕart. 13 comma 3 ter del d.lvo n. 74 del 2000 norma integrativa dellÕart. 131 bis cod.pen., deve esser valutato nell’ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilitˆ dell’esimente, rilevando ai fini dell’apprezzamento dell’entitˆ del danno, ovvero come possibile spia dell’intensitˆ dell’elemento soggettivo
La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio affinchŽ si proceda ad una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE causa di esclusione RAGIONE_SOCIALE punibilitˆ di cui all’art. 131-bis cod. pen. con limitato riguardo al residuo capo D) in quanto nelle more di questa decisione, il reato di cui al capo C) – contestato al 30/09/20214 – si è estinto per prescrizione, maturata il 30/09/2024.
Ne consegue, per il reato di cui al capo C) lÕannullamento va dispCOGNOME senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione e con rinvio per la valutazione dellÕapplicabilitˆ RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilitˆ ex art. 131 bis cod.pen., ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte dÕappello di Venezia per il capo D).
Nel resto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di cui al capo C) perche’ il reato e’ estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE
Corte di appello di Venezia sul punto concernente l’applicabilita’ dell’art. 131 bis cod. pen. anche in relazione all’art. 13, comma 3 ter, d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento al capo D) RAGIONE_SOCIALE rubrica. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Cos’ è deciso, 26/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME