Particolare tenuità del fatto: perché la gravità concreta del reato è decisiva
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per escludere la punibilità in casi di reati minori. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che la sua applicazione non è automatica e richiede un’analisi approfondita che va oltre la semplice personalità dell’imputato, concentrandosi sulla gravità effettiva della condotta.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un individuo condannato nei gradi di merito. L’imputato era stato trovato in possesso di un coltello all’interno di un centro commerciale, contestualmente al possesso di merce non pagata. Nei precedenti gradi di giudizio, era stata negata sia l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sia la concessione delle attenuanti generiche.
L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando proprio queste decisioni, ritenendo che i giudici non avessero valutato correttamente la sua situazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda sulla correttezza e plausibilità della motivazione della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la valutazione sulla tenuità del fatto non possa limitarsi a un esame della personalità dell’imputato (in questo caso, già gravato da precedenti condanne), ma debba estendersi a una valutazione complessiva e congiunta di tutti gli elementi della fattispecie concreta.
Le Motivazioni della Scelta Giudiziale sulla particolare tenuità del fatto
La Corte ha specificato che la decisione di non applicare l’art. 131-bis c.p. era ben motivata. I giudici di merito non si erano basati su affermazioni generiche, ma su elementi fattuali concreti e specifici. In particolare, due aspetti sono stati decisivi:
1. Le caratteristiche dell’arma: la natura e le dimensioni del coltello detenuto.
2. Il contesto dell’azione: il fatto che l’imputato portasse con sé il coltello mentre si trovava in possesso di merce sottratta in un luogo affollato come un centro commerciale.
Questi elementi, secondo la Corte, delineano una gravità del fatto che impedisce di considerarlo di “particolare tenuità”. La motivazione è giuridicamente corretta perché si allinea al principio, espresso anche dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione globale che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, secondo i parametri dell’art. 133 del codice penale.
Per quanto riguarda le critiche sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, la Corte le ha ritenute generiche e prive di un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva giustificato le proprie scelte con puntuali riferimenti ai criteri legali.
Le Conclusioni
In conclusione, con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è un esercizio astratto, ma un’analisi concreta e dettagliata. La gravità del reato, desunta da elementi specifici come il contesto e le modalità dell’azione, può essere sufficiente a escludere la non punibilità, anche a fronte di un reato che, in astratto, potrebbe sembrare di modesta entità. La decisione finale ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso.
Quando può essere esclusa l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
L’applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) può essere esclusa quando la valutazione complessiva del caso, basata sui criteri dell’art. 133 c.p., rivela una gravità concreta del fatto. Elementi come le modalità della condotta e il contesto in cui è avvenuto il reato sono decisivi, indipendentemente dalla sola personalità dell’imputato.
Quali elementi considera il giudice per valutare la gravità di un reato ai fini dell’art. 131-bis c.p.?
Il giudice deve considerare tutte le peculiarità della fattispecie concreta, incluse le modalità della condotta (ad esempio, le caratteristiche di un’arma e il luogo del possesso), il grado di colpevolezza desumibile da esse e l’entità del danno o del pericolo causato.
Perché un ricorso relativo alla negazione delle attenuanti generiche può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso su questo punto può essere dichiarato inammissibile se le critiche sollevate sono generiche e non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Se il giudice di merito ha dato conto delle sue scelte con puntuali riferimenti ai parametri di legge (art. 133 c.p.), il ricorso che non contesta specificamente tali argomentazioni è destinato all’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21697 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita :2 relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che entrambi i motivi dedotti da NOME COGNOME nell’impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
Il Tribunale non ha ritenuto applicabile l’istituto previsto l’art. 131 bis cod pen. non solo per la personalità negativa dell’imputato, già ripetutamente condannato, ma soprattutto per la gravità del fatto, desunta non da affermazioni apodittiche bensì sostanziate da elementi fattuali concreti e specifici ossia le caratteristiche del coltello ed il contesto in cui è avvenuto il sequestro (l’imputat deteneva il coltello insieme con merce non pagata all’interno di un centro commerciale).
Si tratta di motivazione plausibile in fatto e giuridicamente corretta atteso che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590.)
Le critiche che attengono alla negazione delle attenuanti di cui all’art. 62bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio sono generiche e prive di confronto critico con la sentenza impugnata, che ha dato conto delle scelte con puntuali riferimenti ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
Ritenuto che, in conclusione, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024
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Il Consigliere estensore
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