Particolare tenuità del fatto: Quando la Durata della Fuga Annulla il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta una valvola di sfogo del nostro sistema penale, volta a evitare la punizione per condotte che, pur costituendo reato, risultano di minima offensività. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la durata di un illecito, in questo caso un allontanamento dai domiciliari, sia un elemento decisivo per escludere tale beneficio, delineando confini più netti sulla sua applicabilità.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo sottoposto alla misura della detenzione domiciliare che si era allontanato senza autorizzazione dalla struttura designata per un periodo significativo, dal 24 ottobre al 7 novembre 2020. A seguito della condanna emessa dalla Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basando la propria difesa principalmente su un unico motivo: il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Secondo la tesi difensiva, la condotta, sebbene illecita, non avrebbe avuto un grado di offensività tale da meritare una sanzione penale. Tuttavia, sia il giudice di merito che, in ultima istanza, la Corte di Cassazione, sono giunti a una conclusione diametralmente opposta.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. La decisione si fonda su un’analisi attenta delle peculiarità del caso concreto, evidenziando come il ricorso fosse meramente reiterativo di argomentazioni già adeguatamente respinte nel precedente grado di giudizio. Il punto cruciale, però, risiede nella valutazione della gravità del comportamento.
Le Motivazioni: la Durata come Indice di Gravità
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. La richiesta di applicare la particolare tenuità del fatto è stata respinta non sulla base di un’astratta valutazione del reato di evasione, ma in ragione di elementi concreti che ne hanno delineato la serietà.
L’elemento determinante è stato individuato nella durata dell’allontanamento. Un’assenza di circa quindici giorni non può essere considerata una leggerezza o un episodio marginale. Al contrario, secondo i giudici, una tale prolungata violazione della misura cautelare è un chiaro indicatore di due fattori fondamentali:
1. L’intensità del dolo: La volontà di sottrarsi al controllo dell’autorità giudiziaria non è stata momentanea, ma si è protratta nel tempo, dimostrando una determinazione criminosa non trascurabile.
2. La gravità dell’offesa: L’allontanamento prolungato lede in modo significativo l’interesse dello Stato a garantire l’effettività delle misure restrittive della libertà personale.
La Corte ha quindi stabilito che la persistenza nella condotta illecita è intrinsecamente incompatibile con il concetto di ‘tenuità’. Il fatto non può essere considerato ‘particolarmente tenue’ quando le sue stesse modalità di esecuzione, come la durata, ne dimostrano la gravità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve essere condotta ‘in concreto’, analizzando ogni aspetto della condotta. Per i reati come l’evasione, la durata della violazione assume un ruolo centrale. Un allontanamento breve e immediatamente interrotto potrebbe, in teoria, rientrare nel perimetro del beneficio, ma una fuga pianificata e protratta nel tempo ne esce categoricamente.
La decisione, inoltre, comporta conseguenze economiche dirette per chi tenta un ricorso infondato. La dichiarazione di inammissibilità ha infatti portato alla condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Suprema Corte con un’impugnazione priva di fondamento.
Una fuga prolungata dalla detenzione domiciliare può essere considerata di particolare tenuità?
No. Secondo questa ordinanza, la lunga durata dell’allontanamento è un elemento che dimostra un’elevata intensità del dolo e una significativa gravità dell’offesa, rendendo la condotta incompatibile con il beneficio della particolare tenuità del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché considerato generico, manifestamente infondato e meramente ripetitivo di motivi già correttamente respinti dalla Corte d’Appello con una motivazione congrua e completa.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6701 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativo di un profilo disatteso in sentenza con motivazione congrua e completa;
rilevato, infatti, che la particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragion peculiarità del caso concreto e, in particolare, per la durata dell’allontanamento dalla stru ove era sottoposto a detenzione domiciliare (dal 24 ottobre al 7 novembre 2020), indicativa dell’intensità del dolo e della gravità dell’offesa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente