Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Disvalore della Condotta Esclude la Non Punibilità
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale e di proporzionalità della sanzione penale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo beneficio, sottolineando come un significativo disvalore penale e sociale della condotta possa giustificarne l’esclusione.
Il Caso in Esame: il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza era la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che il reato commesso rientrasse nei parametri di minima offensività previsti dalla norma. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tale richiesta, fornendo una motivazione basata sulla gravità intrinseca del comportamento tenuto.
La questione è quindi giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, chiamata a verificare la correttezza logico-giuridica della decisione impugnata.
Particolare Tenuità del Fatto: i Principi della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia di particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità hanno ricordato che la valutazione sulla tenuità del fatto richiede un’analisi complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto.
La Valutazione Discrezionale del Giudice di Merito
Il fulcro della decisione risiede nel riconoscimento dell’ampia discrezionalità del giudice di merito. La valutazione sulla tenuità dell’offesa si basa sui criteri indicati dall’articolo 133, primo comma, del codice penale, che includono:
* Le modalità della condotta;
* Il grado di colpevolezza;
* L’entità del danno o del pericolo.
Questa analisi rientra nei poteri esclusivi del giudice che valuta i fatti e non può essere messa in discussione dalla Corte di Cassazione, se non per vizi evidenti come la mancanza totale di motivazione o la sua manifesta illogicità.
L’Importanza della Motivazione
Pur non essendo tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento, il giudice deve motivare la sua decisione, spiegando perché alcuni aspetti siano stati ritenuti più rilevanti di altri nel definire la gravità del fatto. Non sono ammesse le cosiddette ‘clausole di stile’, ovvero formule generiche e non aderenti al caso specifico. La motivazione deve chiarire il contrasto tra il comportamento dell’imputato e la legge, e di conseguenza, la necessità di applicare una pena.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse ‘congrua e non illogica’. I giudici di secondo grado avevano correttamente evidenziato il ‘disvalore penale e sociale della condotta’, ritenendolo un elemento sufficiente a escludere la particolare tenuità. Questa valutazione, essendo ben argomentata e priva di vizi logici, è stata considerata insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato che, a fronte di una motivazione adeguata, il ricorso che si limita a contestare la valutazione di merito del giudice deve essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma un principio fondamentale: la particolare tenuità del fatto non è un diritto automatico, ma l’esito di una valutazione discrezionale e ben motivata del giudice, che deve bilanciare le esigenze di deflazione con la necessità di punire condotte che, seppur formalmente rientranti nei limiti di pena, presentano un disvalore significativo.
Quando può essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
L’applicazione può essere esclusa quando il giudice, attraverso una motivazione congrua e non illogica, ritiene che il fatto presenti un significativo disvalore penale e sociale, anche se la pena edittale rientrerebbe nei limiti previsti dall’art. 131-bis c.p.
Quali criteri deve utilizzare il giudice per valutare la particolare tenuità del fatto?
Il giudice deve compiere una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso, basandosi sui criteri dell’art. 133, primo comma, del codice penale: le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo.
Il giudizio sulla tenuità del fatto può essere riesaminato dalla Corte di Cassazione?
No, la valutazione sulla tenuità del fatto rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione a sostegno della decisione è mancante o manifestamente illogica, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di grado inferiore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10640 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10640 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 13/07/1982
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ritiene assente la particolare tenuità del fatto in ragione del disvalore penale e sociale della condotta (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.