Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Giudice Può Negarla?
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione del sistema penale, permettendo di escludere la punibilità per reati di minima gravità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessa da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione del giudice di merito che nega questo beneficio, specialmente in casi come la guida in stato di ebbrezza.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna alla Cassazione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un automobilista condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186, comma 2 lett. b) e comma 2-bis del Codice della Strada. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Secondo la difesa, le circostanze concrete del reato non erano tali da giustificare l’esclusione del beneficio, ritenendo che il fatto, nel suo complesso, fosse di lieve entità.
La Valutazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito i principi consolidati che governano l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La decisione di concedere o negare la non punibilità non si basa su automatismi, ma richiede un’analisi approfondita e globale.
I Criteri dell’Art. 133 del Codice Penale
Per stabilire se un fatto sia di particolare tenuità, il giudice deve effettuare una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. I parametri di riferimento sono quelli indicati dall’articolo 133, primo comma, del codice penale, che includono:
* Le modalità della condotta.
* Il grado di colpevolezza.
* L’entità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa.
Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), si deve tenere conto anche della condotta successiva al reato.
Il Potere Discrezionale del Giudice di Merito
La Corte ha sottolineato che questa valutazione rientra pienamente nei poteri discrezionali del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Di conseguenza, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno analizzato le prove e i fatti nel dettaglio. Il controllo della Corte di legittimità è limitato alla verifica che la motivazione della sentenza impugnata non sia mancante o manifestamente illogica.
Le Motivazioni della Cassazione sul Tema della Particolare Tenuità del Fatto
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo del ricorso manifestamente infondato. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi menzionati, fondando la sua decisione sulla gravità del fatto, desunta dalle specifiche modalità concrete della condotta. Non è necessario che il giudice esamini analiticamente ogni singolo elemento previsto dalla norma; è sufficiente che indichi quelli ritenuti rilevanti per la decisione.
In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello, pur potendo essere anche implicita e ricavabile dal complesso del tessuto argomentativo, è stata considerata adeguata e logica. La decisione di negare la particolare tenuità del fatto si basava su una valutazione concreta della pericolosità della condotta, rendendo la decisione incensurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è una prerogativa del giudice di merito. Per ottenere il riconoscimento di questa causa di non punibilità, non è sufficiente che il reato rientri nei limiti di pena previsti dalla legge, ma è necessario che tutte le circostanze del caso concreto depongano per una minima offensività. La decisione del giudice, se basata su una motivazione logica e non contraddittoria, difficilmente potrà essere ribaltata in Cassazione, che non può entrare nel merito delle scelte discrezionali operate nei gradi precedenti. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle Ammende.
Quando può essere applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La sua applicazione richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, tenendo conto, ai sensi dell’art. 133 c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell’entità del danno o del pericolo e della condotta successiva al reato.
La decisione del giudice che nega la particolare tenuità del fatto può essere riesaminata in Cassazione?
No, non nel merito. La valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione è totalmente mancante o manifestamente illogica, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dalla Corte, in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38367 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 29 febbraio 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b), comma 2 bis d.lgs 30 ottobre 1992 n. 285 commesso in Roma il 12 marzo 2021.
Rilevato che il motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell’art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 d 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudi di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. Peraltro si è anche chiarito che la motivazione in ordine alla non configurabilità della causa di non punibilità in esame può essere anche implicita e ricavarsi dal complesso del tessuto motivazionale della sentenza (Sez. 4,n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01) Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto (con puntuale indicazione RAGIONE_SOCIALE modalità concrete: pag 3) non si presta ad essere censurata in questa sede. Il passaggio della motivazione della Corte in cui si dice che il motivo merita accoglimento è, evidentemente, da imputarsi ad un mero errore materiale.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di eu tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende
Così deciso il 3 ottobre 2024
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