Particolare Tenuità del Fatto: Quando Non Si Applica Secondo la Cassazione
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131 bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti cruciali sui limiti di questo beneficio, specialmente in presenza di precedenti penali e di specifiche modalità della condotta criminosa.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per furto aggravato. L’imputato, tramite il suo legale, aveva richiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che le circostanze del reato rientrassero nei limiti previsti dalla norma. La Corte d’Appello aveva però respinto la richiesta, motivando la sua decisione sulla base di due elementi principali: la personalità negativa dell’imputato, già gravato da precedenti condanne, e la gravità intrinseca del fatto, desunta dall’impiego di specifici strumenti per consumare il furto.
La Decisione della Corte sulla particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di secondo grado. Secondo gli Ermellini, le argomentazioni del ricorrente si risolvevano in apprezzamenti di merito, non ammissibili in sede di legittimità, e risultavano comunque manifestamente infondate. La Corte ha ribadito che la valutazione sulla tenuità del fatto non può essere parcellizzata, ma deve scaturire da un’analisi complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel metodo di valutazione che i giudici devono adottare. La Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello abbia correttamente applicato i principi di diritto, fondando la sua decisione non su affermazioni generiche, ma su elementi fattuali concreti e specifici.
In primo luogo, la personalità dell’imputato, già condannato in passato per altri reati, è stata considerata un valido indice per escludere il beneficio. Questo dimostra come la condotta illecita non fosse un episodio isolato, ma si inserisse in un contesto più ampio di non conformità alla legge.
In secondo luogo, la gravità del fatto è stata desunta dalle modalità della condotta. Il furto non era semplice, ma aggravato, e l’utilizzo di specifici oggetti per portarlo a termine ha evidenziato una maggiore intensità del dolo e una maggiore pericolosità sociale.
La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite (sent. Tushaj del 2016), secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione globale che tenga conto dei parametri dell’articolo 133 del codice penale: le modalità dell’azione, il grado della colpevolezza, e l’entità del danno o del pericolo. La decisione della Corte d’Appello è stata quindi ritenuta non solo plausibile nei fatti, ma anche giuridicamente corretta.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale: la particolare tenuità del fatto non è un beneficio accessibile a chiunque commetta un reato di modesto valore. La valutazione del giudice deve essere rigorosa e onnicomprensiva. La presenza di precedenti penali, anche se relativi a reati di natura diversa, e l’adozione di modalità di condotta che rivelano una particolare astuzia o preparazione, costituiscono elementi concreti che possono, e devono, essere considerati per negare l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. Questa pronuncia serve da monito, chiarendo che il comportamento complessivo dell’imputato e la gravità specifica della sua azione sono fattori determinanti che prevalgono sulla mera esiguità del danno patrimoniale.
La presenza di precedenti penali impedisce sempre l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Sulla base di questa ordinanza, la presenza di precedenti penali, anche per reati diversi, contribuisce a delineare una “personalità negativa” dell’imputato, un fattore che la Corte ha ritenuto ostativo all’applicazione del beneficio previsto dall’art. 131 bis cod. pen.
Quali elementi vengono considerati per valutare la gravità del fatto ai fini dell’art. 131 bis cod. pen.?
La valutazione richiede un’analisi complessiva e congiunta di tutte le peculiarità del caso. Secondo la Corte, si deve tener conto, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., delle modalità della condotta (in questo caso, l’uso di oggetti per commettere un furto aggravato), del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte sollecitavano apprezzamenti di fatto, non consentiti in sede di legittimità, ed erano comunque manifestamente infondate. Inoltre, le critiche al trattamento sanzionatorio sono state giudicate generiche e prive di un confronto critico con la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26972 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da NOME COGNOME a sostengo dell’impugnazione non superano il vaglio di inammissibilità.
la censura relativa alla causa di proscioglimento di cui all’art. 131 bis sollecita non consentiti apprezzamenti in fatto ed è comunque è manifestamente infondata.
La Corte distrettuale non ha ritenuto applicabile l’istituto previsto l’art. 13 bis cod. pen. non solo per la personalità negativa dell’imputato, già condannato in passato per reato sia pure differenti da quello per cui si procede, ma .soprattutto per la gravità del fatto, desunta non da affermazioni apodittiche ma sostanziate da elementi fattuali concreti e specifici ossia l’impiego di uno degli oggetti indicat nei capi di imputazione per consumare ii furto aggravato durante la cui consumazione l’imputato è stato fermato.
Si tratta di motivazione plausibile in fatto ma anche giuridicamente corretta atteso che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590.).
Le critiche che attengono al trattamento sanzionatorio sono generiche e prive di confronto critico con la sentenza impugnata, che ha dato conto delle scelte con puntuali riferimenti ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. valorizzando le modalità della condotta e la personalità negativa dell’imputato.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 6 giugno 2024.