Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 986 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 986 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 2138/2024
ALDO ACETO
UP – 18/12/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 30314/2024
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
Novi NOME nato ad ANGRI il 20/11/1968
avverso la sentenza del 25/01/2024 del TRIBUNALE di Benevento Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. NOME COGNOME con cui chiede dichiararsi la inammissibilitˆ del ricorso.
Con sentenza del 25 gennaio 2024, il Tribunale di Benevento dichiarava NOME COGNOME colpevole del reato di cui allÕart. 256, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 152 del 2006, per aver effettuato, nella qualitˆ di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE con lÕutilizzo di un autocarro dotato di autobotte, di proprietˆ della societˆ, attivitˆ di trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi consistiti in liquami appena prelevati dal pozzo nero di pertinenza di unÕabitazione privata, in assenza della prescritta autorizzazione, con condanna del medesimo, con il concorso di attenuanti generiche, alla
pena condizionalmente sospesa di euro 1.700 di ammenda, in relazione a fatto contestato come accertato in data 19/09/2019.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dellÕimputato, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione art. 173, disp. Att., cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di motivazione e quello di violazione di legge in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 24, comma 2 e 111, comma 6, Cost., con riferimento allÕomessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilitˆ di cui allÕart. 131, cod. pen.
In sintesi, si censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento della speciale causa di non punibilitˆ del fatto di particolare tenuitˆ, nonostante la difesa, in sede di conclusioni, ne avesse chiesto lÕapplicazione con richiesta subordinata a quella principale. LÕomessa motivazione sul punto avrebbe impedito allÕimputato di comprendere le ragioni poste a fondamento del diniego dellÕart. 131, cod. pen., nonchŽ lÕiter logico seguito dal giudice per mezzo del quale è pervenuto al risultato enunciato, cos’ venendo meno allÕobbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sancito anche dallÕart. 111, Cost. e, nel contempo, violando anche il diritto di difesa dellÕimputato, riconosciuto dallÕart. 24, Cost. In particolare, la censura si appunta sul fatto che il giudice, negando lÕapplicazione della speciale causa di punibilitˆ, non avrebbe valutato se la condotta posta in essere dal ricorrente fosse idonea a superare la soglia minima di punibilitˆ, in considerazione dellÕavvenuto ripristino dello stato dei luoghi con lÕeliminazione di ogni effetto negativo delle conseguenze del reato contestato, della sua incensuratezza e del suo corretto comportamento processuale. Sussistevano, infatti, tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per ritenere positivo il giudizio sullÕapplicabilitˆ della speciale causa estintiva, anche alla luce del comportamento ripristinatorio posto in essere dal ricorrente.
In data 29/11/2024 sono state trasmesse a questo Ufficio le conclusioni scritte del Procuratore generale, con cui chiede dichiararsi la inammissibilitˆ del ricorso. In sintesi, secondo il procuratore generale, il ricorso è manifestamente infondato: nessuna carenza di motivazione appare sussistente alla luce della compiuta valutazione di Òmoderata gravitˆ del fattoÓ che esclude chiaramente, al di lˆ di una espressa dichiarazione, il presupposto della Òparticolare tenuitˆÓ di cui allÕart. 131cod. pen.
Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di richiesta di discussione orale, è inammissibile perchŽ manifestamente infondato.
Ed invero, al di lˆ del giudizio di Òmoderata gravitˆ del fattoÓ espresso dal giudice Ð che esclude in radice, a seguito della predetta valutazione espressa dal giudice di merito, lÕapplicabilitˆ della speciale causa di non punibilitˆ del fatto di particolare tenuitˆ, posto che lÕaver qualificato il fatto in termini di Òmoderata gravitˆÓ equivale ad aver ritenuto senzÕaltro superata la soglia di particolare tenuitˆ imposta dallÕart. 131-, cod. pen. Ð ci˜ che rileva nel caso di specie è lÕassenza di elementi idonei a sussumere la vicenda nellÕalveo della previsione normativa.
Premesso, infatti, che in tema di particolare tenuitˆ del fatto, il disposto di cui all’art. 131cod. pen. individua un limite negativo alla punibilitˆ del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Rv. 286101 Ð 02), ci˜ che rileva in senso ostativo alla riconoscibilitˆ del fatto di particolare tenuitˆ, nel caso di specie, è la circostanza che il comportamento susseguente al reato, valorizzato dalla difesa, è consistito nellÕaver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, non è frutto di una spontanea rivisitazione della propria iniziale condotta da parte del ricorrente, quanto, piuttosto, conseguenza di un doveroso adempimento alle prescrizioni impartite dallÕorgano accertatore ai sensi dellÕart. 242, d. lgs. n. 152 del 2006, volte a far rimuovere i liquami sversati, prescrizioni alle quali era seguito lÕaffidamento da parte del ricorrente dellÕincarico relativo alla ditta RAGIONE_SOCIALE
Dunque, non si è trattato di una condotta susseguente al reato, manifestazione di resipiscenza e di una spontanea volontˆ di rimediare alla propria originaria condotta illecita (peraltro denotante particolare insidiositˆ, atteso che il ricorrente era stato visto sversare i rifiuti liquidi – prelevati dalla fossa settica posta sul fondo dei committenti utilizzando un tubo lungo che passava attraverso unÕautocisterna, sul loro stesso fondo in zona incolta), senza lÕintervento delle autoritˆ preposte, ma solo a seguito dellÕadozione di prescrizioni finalizzate alla bonifica dello stato dei luoghi.
In definitiva, un comportamento susseguente al reato che, pur valutando la predetta condotta in sintonia con la novella introdotta dal D.lgs. n. 150 del 2022, di per sŽ solo non poteva nŽ pu˜ considerarsi dirimente in senso favorevole al riconoscimento della speciale causa di non punibilitˆ. Del resto, questa stessa Corte, allÕindomani della predetta novella, ha avuto modo di affermare che ai fini dell’applicazione della causa di non punibilitˆ per la particolare tenuitˆ del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell’art. 131cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrˆ, di per sŽ sola, rendere di particolare tenuitˆ un’offesa che
tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entitˆ dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497 Ð 01).
In sintonia con tale esegesi giurisprudenziale, cui il Collegio ritiene di dover dare continuitˆ, ne discende, pertanto, che non pu˜ essere valorizzata in senso favorevole al ricorrente una condotta susseguente, volta al ripristino dello
, che sia frutto di un comportamento necessitato perchŽ conseguente allÕadempimento di prescrizioni imposte dallÕorgano accertatore, e non espressione di una spontanea volontˆ di rimediare alla propria originaria condotta illecita.
Principio, questo, che si pone in unÕideale linea di continuitˆ con quello, giˆ affermato da questa stessa Sezione, secondo cui ÒLe condotte , ove normativamente imposte, anche se antecedenti al momento in cui è intervenuta condanna, in quanto solo anticipatorie di un effetto che sarebbe comunque conseguito
, non rendono di particolare tenuitˆ unÕoffesa che tale non era al momento della commissione del fatto, escludendo la riconoscibilitˆ dellÕart. 131, cod. pen.Ó (Sez. 3, n. 46231 del 14 novembre 2024, Nesca ed altro, non mass.).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos’ deciso, il 18/12/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME