Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2443 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2443 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale di VASTO nel procedimento a carico di:
NOME NOME nato a LISCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2025 del TRIBUNALE di Vasto. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udita la Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso riportandosi alla memoria scritta e chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l’AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso presentato dalla Procura.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vasto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal medesimo Tribunale con cui COGNOME NOME è stato assolto, perché non punibile per particolare tenuità del fatto, dal reato di cui all’art. 159, comma 2 lett. c) in relazione all’art. 134, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n.81.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione e/o erronea applicazione della legge penale e, segnatamente, degli artt. 131-bis e 133 cod. pen., per omessa valutazione della condotta susseguente al reato, tenuto conto della circostanza che all’esito del sopralluogo presso il cantiere era stato notificato atto di prescrizione cui l’imputato non aveva ottemperato, neppure provvedendo al pagamento della sanzione amministrativa irrogata in ragione della mancata produzione del PIMUS (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio di ponteggi).
All’udienza del 18 dicembre 2025, la Procura Generale, nella persona del sostituto procuratore NOME COGNOME, si è riportato alla memoria scritta e ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore ha chiesto il rigetto del ricorso presentato dalla Procura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va anzitutto premesso che la disposizione di cui all’art. 131 -bis cod. pen. attraversa orizzontalmente tutta l’area del diritto penale sostanziale (sul punto Sez. 3, n. 32962 del 21/06/2023, COGNOME, Rv. 284942-02, in motivazione), fatte salve le condizioni ostative alla valutazione di particolare tenuità dell’offesa correlate ai limiti edittali previsti (art. 131-bis, comma terzo, n. 1)), ovvero a ipotesi di reato espressamente richiamate dalla medesima disposizione, altrimenti definite eccezioni nominative (art. 131-bis, comma terzo, nn. 2, 3, 4, e 4-bis cod. pen.). Tale affermazione riprende espressamente quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte per le quali «… l’istituto della non punibilità per particolare tenu dell’offesa non connette alla mera individuazione del bene giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull’utilità e necessità della pena. Al contrario, il legis ha affidato la selezione delle fattispecie alle quali è applicabile quella causa di non punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dalla pena edittale, e della non abitualità del comportamento; mentre nessuno degli altri indicatori idonei ad escludere la particolare tenuità dell’offesa elencati al secondo comma dello stesso art. 131-bis citato ha diretto e generale riguardo al tipo di bene
giuridico protetto.» (sul punto, Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499).
D’altronde, l’inesistenza di preclusioni generali all’operatività della causa di esclusione della punibilità con riferimento alla materia che ci occupa e, più in generale, alla materia dei reati di pericolo, è stata chiaramente affermata dalla Corte, per la quale «…, anche nell’ambito di questa categoria di reati deve ritenersi che la valutazione di particolare tenuità non sia ex se preclusa, sia perché l’esiguità del pericolo è espressamente contemplata dall’art. 131-bis c.p.p., sia perché il concetto di pericolo, anche quando esso sia astratto o presunto, non impedisce una concreta valutazione del fatto storico nel suo complesso, che ben può condurre a ritenere sussistente l’offesa al bene giuridico, quand’anche non vi sia stata una sua lesione o una messa in pericolo, e ciò nonostante tale offesa non meritevole di una sanzione.» (Cass. Sez. 3, sentenza n. 21280 del 6/05/2025 (dep. 6/06/2025), non massimata, in motivazione).
Come noto, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio su tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01). Non è poi revocabile in dubbio che, dopo la modifica del primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, ai fini del riconoscimento dell’esimente, debbano essere valutati, secondo i criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. proc. pen., tenendo «anche in considerazione condotta susseguente al reato». Risulta evidente che la considerazione della modalità della condotta e della esiguità del danno o del pericolo dovrà tenere conto della particolare natura del reato per cui si procede, anche per la astratta configurabilità di reati che non includono un evento di danno.
Nel caso di specie, si è contestata la contravvenzione di cui all’art. 159, comma 2, lett. c), in relazione all’art. 134, comma 1 d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, violazione normativamente prevista quale reato di mera condotta (omissivo). In particolare, la condotta ascritta all’imputato, come si legge nella incolpazione, è quella di non aver esibito, a richiesta degli organi di vigilanza, il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio previsto dalla legge, sicché il comportamento successivo costituisce, a rigore, un post factum. Sotto tale profilo, il comportamento successivo al fatto, valorizzato dal pubblico ministero ricorrente (ovvero il mancato adempimento delle prescrizioni), non incide, quindi, sulla valutazione dir esiguità del danno o del pericolo, da considerarsi avuto riguardo al momento del!
fatto: tuttavia, esso risulta elemento senz’altro rilevante, anche alla luce della previsione di cui all’art. 131-bis cod. pen., nell’ottica della valutazione complessiva della fattispecie concreta ai fini dell’eventuale applicazione della specifica causa di non punibilità demandata al giudice. Questi, salve le condizioni ostative tassativamente previste dalla medesima disposizione per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale, deve tener in debito conto una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità di eventuali illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuri protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle moda esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (sul punto, Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01).
Di tutti i principi sopra esposti, costituisce applicazione l’interpretazion adottata dalla giurisprudenza di legittimità in materia di illeciti ambientali, per quale, ferma restando la assenza di preclusioni concettuali all’applicazione della specifica causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. alle contravvenzioni previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si è ritenuto che la stessa non potesse essere applicata, a fronte di idonea motivazione sul punto svolta dal giudice, nel caso in cui sia stata attivata la procedura estintiva di cui all’art. 318-bis e ss. d.l citato, ma non siano state ottemperate dall’imputato le prescrizioni impartitegli, dovendo essere valutata negativamente la sua condotta susseguente al reato, come anche nel caso in cui l’organo di controllo, a fronte della richiesta di ammissione dell’imputato, abbia motivatamente escluso che ne ricorressero i presupposti, non potendo ritenersi di particolare tenuità un danno o pericolo concreto e attuale tale da non consentire la definizione agevolata (Sez. 3, n. 32962 del 21/06/2023, COGNOME, Rv. 284942 – 02). Con tale affermazione occorre, in questa sede, confrontarsi – benché nel caso di specie la materia sia diversa da quella delle contravvenzioni previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – poiché anche nella specifica materia dei reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, l’ar 301 del d. Igs 9 aprile 2008, n. 81, rinvia alle previsioni di cui agli artt. 20 e del d. Igs. 19 dicembre 1994, n. 758 che prevedono, per le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero della sola ammenda, un meccanismo conformativo di adempimento delle prescrizioni e successivo pagamento di una sanzione amministrativa quale causa, complessiva, di estinzione del reato, meccanismo del tutto analogo a quello previsto per gli illeciti ambientali.
Nella particolare materia antinfortunistica, la Corte ha chiarito che, a fronte di fattispecie di reato di pericolo (in particolare, violazione dell’art. 159 d. Igs. 81
2008 in relazione a lavorazioni in quota in mancanza delle condizioni di sicurezza di cui all’art. 122 del medesimo decreto) la valutazione in ordine all’offesa al bene giuridico protetto deve avvenire al momento della condotta secondo un giudizio prognostico ex ante, e, nel caso concreto, ha valutato come irrilevante l’assenza, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione, nonché ritenuto ininfluente, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., l’adempimento tardivo alle prescrizioni imposte dall’organo amministrativo, in quanto post factum del tutto neutro rispetto al grado di offensività dell’illecito (Sez. 3, n. 23184 del 23/06/2020, Runco, Rv. 280158 – 01).
Nondimeno, la Corte, ha altresì chiarito che, sempre nella specifica materia delle violazioni di cui al d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, ai fini dell’applicazione d causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, p effetto della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell’imputat successiva alla commissione del reato: essa, si è detto, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 13 comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu, Rv. 284497 – 01).
Da queste premesse discende che, all’esito della modifica normativa alla disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen., (operata dal D. Lgs.10 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1) con inserimento dello specifico riferimento alla condotta susseguente al reato), il comportamento successivo al fatto reato (anche se di mera condotta), e, in particolare, l’omesso o tardivo adempimento delle prescrizioni imposte dall’organo accertatore (ovvero, astrattamente, l’adempimento non tardivo, ove anche non segua l’estinzione del reato), in conformità alla previsione della legge, costituiscono elementi rimessi alla valutazione del giudice, pur senza automatiche trasposizioni negative, ai fini del vaglio della applicabilità della specifica causa di non punibilità di cui all’art. 1 bis più volte citato. Al giudice del merito, pertanto, è demandato un precipuo onere motivazionale, articolato anche con riferimento al comportamento successivo al fatto.
3. Nel caso di specie, il Tribunale di Vasto ha motivato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. valutando come assolutamente modesta l’offesa arrecata al bene giuridico protetto, l’assenza di danno o ripercussione su cose o persone, e ha fatto riferimento alla breve durata della installazione del ponteggio. Di contro, il Tribunale non ha fatto menzione alcuna della circostanza dell’omesso adempimento alla prescrizione (che, si legge pagina 2 della sentenza, consisteva nella presentazione del PIMUS entro (i
successivi sette giorni), né ha svolto alcuna valutazione al riguardo, seppure al solo scopo di superarne l’eventuale rilievo non positivo ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità: neppure ha menzionato la circostanza dell’avvenuta redazione del PIMUS da parte del COGNOME (circostanza alla quale nella sentenza impugnata si compie riferimento al solo scopo di confutare la prospettazione difensiva di insussistenza dei presupposti applicativi del reato contestato – pagina 3 della motivazione, nella quale si legge: «Inoltre, se fosse stato veramente un trabattello non si comprende il motivo per il quale il PIMUS, benché non esibito, fosse stato effettivamente redatto e il relativo documento esibito ed acquisito al fascicolo per il dibattimento all’udienza del 24 gennaio 2025.»).
Alla luce di tali premesse, appare carente la motivazione riportata nella sentenza impugnata in ordine agli elementi in fatto in base ai quali si è ritenuto di applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., posto che i giudice non ha sottoposto alla prescritta valutazione il comportamento del COGNOME successivo ai fatti, con riferimento alla non ottemperanza alle prescrizioni impartite. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica, che dovrà procedere alla verifica in fatto, onde valutare, e darne conto in motivazione, se, tenuto conto dell’omesso adempimento delle prescrizioni imposte dall’organo accertatore, sussistano comunque le condizioni per riconoscere, nel caso concreto, la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica.
Così è deciso, 18/12/2025