Particolare Tenuità del Fatto: Conta Anche Ciò che Fai Dopo il Reato
La valutazione della particolare tenuità del fatto, causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, deve tenere conto anche della condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, dichiarando inammissibile il ricorso di un Pubblico Ministero che contestava proprio questo principio in un caso di violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
I Fatti del Caso
Il procedimento vedeva come imputato il legale rappresentante di una società, accusato di aver omesso di rendere i luoghi di lavoro conformi ai requisiti di legge dopo aver effettuato modifiche sostanziali e inserito nuove attività rispetto al progetto originario. Il Tribunale di Asti aveva concluso il giudizio con una sentenza di non punibilità, riconoscendo la sussistenza della particolare tenuità del fatto.
Contro questa decisione, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, lamentando diversi punti. Secondo la Procura, il Tribunale avrebbe erroneamente sovrapposto la responsabilità penale con la procedura amministrativa di estinzione del reato (prevista dal D.Lgs. 758/1994). In particolare, si sosteneva che le modalità della condotta da valutare ai fini dell’art. 131-bis dovessero essere solo quelle criminose, e non quelle successive e “riparatrici”, come l’adempimento tardivo alle prescrizioni imposte dall’organo di vigilanza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto completamente la tesi del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto il motivo di doglianza manifestamente infondato in diritto, oltre che un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni: la valutazione della particolare tenuità del fatto comprende la condotta post-reato
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha sottolineato come la prospettazione del Pubblico Ministero sia smentita dalla nuova formulazione della norma, che è chiara e inequivocabile. La disposizione, infatti, stabilisce che la punibilità è esclusa «quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».
L’inclusione esplicita della “condotta susseguente al reato” rende l’argomento del ricorrente obsoleto e giuridicamente errato. Il Tribunale di primo grado, quindi, ha agito correttamente nel dare rilievo al fatto che l’imputato avesse adempiuto alle prescrizioni, sebbene con un ritardo contenuto. Questo adempimento, unito alla scarsa gravità del pericolo e alle difficoltà oggettive del periodo (legate alla pandemia e al mese feriale), ha correttamente portato a qualificare la colpa dell’imputato come di “grado assai lieve” e, di conseguenza, il fatto come di particolare tenuità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale nell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: l’analisi del giudice non può fermarsi al momento della commissione del reato, ma deve estendersi a tutto il comportamento dell’imputato, comprese le azioni positive intraprese per rimediare alle conseguenze della propria condotta. Per le contravvenzioni in materia di sicurezza, ciò significa che l’adempimento alle prescrizioni, anche se tardivo, è un elemento cruciale che può e deve essere considerato per valutare la gravità complessiva del fatto e decidere per la non punibilità, specialmente quando il ritardo è minimo e giustificato da circostanze esterne.
La condotta tenuta dopo il reato è rilevante per la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che la formulazione aggiornata dell’art. 131-bis del codice penale richiede espressamente di valutare anche la “condotta susseguente al reato” per determinare se l’offesa sia di particolare tenuità.
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato in diritto, in quanto basato su un’interpretazione superata della norma, e perché mirava a una rivalutazione dei fatti del caso, attività non consentita nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Quali elementi ha considerato il Tribunale per dichiarare la non punibilità dell’imputato?
Il Tribunale ha basato la sua decisione su una valutazione complessiva che includeva: l’adempimento alle prescrizioni seppur con un ritardo contenuto, la scarsa gravità del danno o del pericolo, il modesto lasso di tempo per l’adeguamento e le difficoltà oggettive legate al periodo pandemico e al mese feriale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6460 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6460 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASTI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a BRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 del TRIBUNALE di ASTI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Asti con la quale – in relazione al reato di cui agli artt. 63, comma 1, 64, comma 1, lettera a), 68, comma 1, lettera b) , ascritto all’imputato quale legale rappresentante di una società, per avere omesso di rendere i luoghi di lavoro conformi ai requisiti di legge, procedendo a modifiche sostanziali con inserimento di nuove attività rispetto al progetto inizialmente approvato – si è dichiarato l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto.
Rilevato che il pubblico ministero ricorrente lamenta la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., evidenziando che: a) l’imputato è stato rinviato a giudizio per una contravvenzione dopo l’esaurimento della procedura di prescrizione, in presenza di un adempimento tardivo anche se ritenuto congruo dallo stesso organo di vigilanza; b) il tribunale ha sovrapposto il profilo della responsabilità per il reato già commesso e la procedura del d.lgs. n. 758 del 1994, perché non ha considerato che l’illecito deve essere valutato a prescindere dall’esito della procedura prescrizionale; c) le modalità della condotta da valutarsi ai fini dell’art. 131-bis codice penale sono quelle attinenti alla condotta criminosa e non quelle attinenti alla condotta riparatrice; d) la colpa da prendere in considerazione non è quella che ha accompagnato l’imputato nella fase di adempimento delle prescrizioni impartite, ma quella relativa alle scelte compiute in precedenza, di violazione della normativa di sicurezza.
Considerato che il motivo di doglianza è manifestamente infondato in diritto, oltreché diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della decisione, preclusa in sede di legittimità;
che, quanto al rilievo della condotta riparatrice, la prospettazione del ricorrente è direttamente smentita dalla nuova formulazione dell’art. 131-bis, primo comma, cod. pen., vigente già all’epoca della pronuncia della sentenza impugnata, ma in ogni caso applicabile, secondo cui «la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale»;
che, quanto al secondo profilo, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha correttamente dato rilievo al fatto che si sia adempiuto alle prescrizioni impartite dei vigili del fuoco con un ritardo contenuto rispetto al termine imposto, oltre alla scarsa gravità del danno o del pericolo, visto il modesto lasso di tempo per l’adeguamento alla prescrizione, cosicché la colpa ravvisabile nel caso di specie ha un grado assai lieve, anche in considerazione delle difficoltà legate alla pandemia in corso al momento di dare
esecuzione alle prescrizioni, alle limitazioni delle normative emergenziali, alla presenza di un mese feriale;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Pre idente