Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14381 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14381 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Serbia il 25/11/1987
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE di APPELLO di POTENZA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare l’impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni concernenti il mancato riconoscimento, a favore dell’imputato, della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. e del circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, nr. 4 c.p., con rinvio alla Corte di appello di Potenza per nuovo esame, e, per il resto, di dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenti statuizioni;
lette le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME del foro di Cosenza, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 19/04/2024 la Corte d’Appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lagonegro il 03/03/2021, con la quale l’imputato appellante NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni uno, mesi
sei di reclusione ed euro 400,00 di multa perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. (detenzione per la vendita di capi di abbigliamento con marchio contraffatto), previo riconoscimento dell’ipotesi di particolare tenuità per la ricettazione.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore di fiducia e procuratore speciale dell’imputato, articolando quattro motivi, con i quali eccepisce:
la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria per l’espletamento di una perizia, ritenuta decisiva al fine di stabilire la effettiva contraffazione dei marchi oggetto di contestazione;
la mancanza di motivazione e il travisamento della prova circa la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 474 cod. pen. e alla affermata finalità di vendita della merce detenuta;
l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 131-bis cod. pen. posto che il beneficio era stato rifiutato sulla base di un ragionamento apodittico (inserimento in un contesto delinquenziale, non meglio precisato) e di un unico precedente penale, privo in sé di rilevanza ostativa;
vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., nonostante la scarsa consistenza economica dei beni che aveva giustificato la valutazione di particolare tenuità.
Il primo, il secondo e il quarto motivo sono generici, in quanto reiterano censure adeguatamente esaminate dalla corte di merito, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta in termini critici.
3.1 Il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria è stato motivato, infatti, in ragione del controllo effettuato dall’ufficiale di p.g. il quale, per l’att di formazione ed esperienza di lavoro, è stato ritenuto soggetto qualificato, in grado di cogliere le alterazioni della merce, pur in assenza di specifici accertamenti tecnici; la contraffazione, inoltre, risulta confermata dall’assenza di documentazione sulla provenienza lecita dei prodotti, nonché dalle evidenti difformità rispetto agli originali e dallo scadente materiale utilizzato per il confezionamento (il parere tecnico dell’organo investigativo, a seguito anche di specifici accertamenti effettuati presso la Guardia di Finanza, contenente valutazioni specialistiche e funzionali alla prova del fatto, è stato ritualmente acquisito agli atti, con il consenso delle parti, come si evince dal testo della sentenza di primo grado; gli esiti del controllo di p.g., inoltre, sono stati riferiti dibattimento dal teste COGNOME Comandante del Nucleo della Guardia di Finanza di Lauria).
A ragione, pertanto, sono stati ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 474 cod. pen. in quanto, trattandosi di fattispecie di pericolo contro la fede pubblica, è sufficiente per la sua integrazione la mera attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione circa l’origine e la provenienza del prodotto.
3.2. L’attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l’esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata – come nel caso di specie – onde ricondurre la fattispecie all’ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte (Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693).
Il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato con la mancanza di elementi positivi dai quali desumere un’effettiva resipiscenza (pag. 9 della sentenza di primo grado) e con la personalità negativa dell’imputato, compromesso da un precedente specifico in materia di falso e di ricettazione (pag. 2 della pronuncia di appello).
È invece fondato il terzo motivo di ricorso, relativo al diniego del beneficio di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Ha affermato a riguardo la corte territoriale che “l’episodio non può essere ritenuto di minimo disvalore sociale, atteso che è frutto di una evidente ed allarmante progressione criminosa e si inserisce in un più ampio contesto delinquenziale se solo si consideri il dato particolarmente allarmante del precedente specifico…circostanza che, peraltro, denota abitualità ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.).
In primo luogo, non sono indicati gli elementi da cui desumere l’inserimento del ricorrente in un più ampio contesto delinquenziale, sì che la motivazione sul punto risulta apodittica; inoltre, l’affermata progressione criminosa si basa su un unico precedente specifico (per falso e ricettazione), ritenuto esplicativo di abitualità ostativa.
Ha affermato, invece, il giudice di legittimità – con l’obiettivo di dare attuazione concreta alla normativa, creando dei parametri plausibili di valutazione – che in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole (Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, COGNOME, Rv. 286175-
02); nel caso di specie, a carico dell’imputato risulta, invece, solo un precedente specifico.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata sul punto, con rinvio alla Corte di appello di Salerno perché si pronunci correttamente sull’istanza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 06/02/2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente