Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23013 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23013 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il 06/04/1991
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Castrovillari in relazione al reato di cui all’art. 73, co. 5, d 309/1990, così riqualificata l’originaria imputazione.
Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è inammissibile in quan meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, con percorso argomentativo coerente e privo di vizi logicogiuridici, a cui il ricorrente non contrappone alcuna valida ragione di fatto o diritto quanto, piuttosto, una lettura alternativa delle risultanze in atti.
Va in proposito ricordato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio a tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell’art. 1, co. 1, lett. c), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva reato.
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazion previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità dei contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudi merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi. La Corte territoriale ha posto l’accento sul dato quantitativo di sostan stupefacente del tipo pesante rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, e dall
quale erano ricavabili 78 dosi medie singole che per quanto siano state ritenute dal primo giudice suscettibili di inquadramento nella previsione di cui al comma
5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 sono stati comunque tali da escludere, anche per l’allarme sociale destato dal pericolo all’offesa della salute pubblica
l’inquadramento nell’alveo della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
3. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento
della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Deciso il 10 giugno 2025
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