Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29273 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29273 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PAOLA il 25/09/1960
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appe di Catanzaro, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Cosenza, con l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di violenza privata;
vista la memoria trasmessa via PEC dal Difensore dell'imputato;
rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione delle n processuali e il vizio di motivazione in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.;
ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che la dedo violazione è smentita dagli atti processuali, non essendovi stata, da part Corte territoriale, una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma una d valutazione circa la particolare tenuità del fatto (si vedano, in particolare 2, 5 e 6 del provvedimento impugnato);
rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce la violazione di le il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'el dell'abitualità e alla conseguente mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod ritenuto che esso sia manifestamente infondato, prospettando enuncia ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimi quale ha più volte affermato che, ai fini della configurabilità della c esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, occorre va la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'i tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nel complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità ( 4, n. 36534 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281922 – 01) ed avendo offerto, punto, la Corte territoriale un'adeguata motivazione, come tale non sindacabil sede di legittimità;
rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso lamenta la violazione di l relazione alla condanna al pagamento della provvisionale in favore di ciasc parte civile;
ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, che la decisione con cui il giudice di merito assegna una somma provvisionale parti civili è per sua natura discrezionale, meramente delibativa necessariamente motivata e, quindi, insuscettibile di passare in giudic
destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento
(Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, COGNOME, Rv. 277711 – 01);
rilevato che, con il quarto motivo, la Difesa dell'imputato si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e della sospensione condizionale della pena;
ritenuto che esso sia inammissibile, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale l'operazione dosimetrica rientra nella
discrezionalità del giudice di merito secondo i criteri enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen., laddove, nella specie, l'onere argomentativo del Giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti
decisivi o rilevanti;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025.