Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23315 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23315 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Cerignola il 22/02/1983 avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte d’appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 28.3.2024, la Corte di appello di Bari ha confermato l condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d. 309/90 (fatto del 18.4.2018).
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando – in sintesi – violazione di legge e vizio di motiva in riferimento ai seguenti profili: i) mancato avviso alle parti della possib sostituire la pena detentiva irrogata in primo grado, pur in presenza condizioni previste dall’alt 545-bis cod. proc. pen.; li) mancata applicazione causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il r del ricorso.
4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
4.1. Il primo motivo non considera il pacifico insegnamento secondo cui, i tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è ten
proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, es investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazio
subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, co cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponend
un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla mis sostitutiva (cfr. Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 –
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 – 01). Ne discende che ricorrente non può dolersi dell’omesso avviso in questione, rispetto al qu
peraltro, neanche sono stati addotti elementi specifici a sostegno di un ipote esercizio arbitrario del relativo potere discrezionale.
4.2. Quanto al secondo motivo, si osserva come il provvedimento impugnato abbia motivatamente tenuto conto di indici tali da escludere l’applicabilità
causa di non punibilità invocata, quali la gravità del fatto, l’intensità del d marcata pericolosità sociale del prevenuto, anche alla luce dei numerosi preceden penali a carico. Sotto questo profilo, va richiamato il principio per cui censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il s rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sez. 3, n. 4360 del 08/09/2021, Cincola’, Rv. 282097 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 13 maggio 2025
Il Consig GLYPH estensore
Il Presidente