Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Resistenza a Pubblico Ufficiale non è Mai Lieve
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra limiti precisi, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un ricorso avverso una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, in cui la difesa chiedeva il riconoscimento di tale beneficio. Vediamo nel dettaglio l’analisi della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 c.p., e per le lesioni cagionate a uno degli agenti. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, principalmente, due aspetti: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e un’errata valutazione nella determinazione della pena (dosimetria).
Secondo la tesi difensiva, la condotta doveva essere considerata di lieve entità. Inoltre, si contestava il calcolo della pena, ritenuto sproporzionato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo aspecifico e manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudice di legittimità non può effettuare una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto, attività riservata esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ruolo della Cassazione è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Di conseguenza, la richiesta del ricorrente di una rilettura del quadro probatorio è stata respinta, in quanto esulava dai poteri della Corte Suprema.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione adeguata e non illogica nel negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Gli elementi che hanno ostacolato il riconoscimento della particolare tenuità del fatto sono stati individuati in due fattori cruciali:
1. La pervicace reiterazione delle condotte: L’imputato non ha opposto una resistenza isolata e momentanea, ma ha agito con insistenza e caparbietà contro ben due pubblici ufficiali.
2. La gravità degli atti: Le azioni di resistenza non sono state meramente passive o di lieve entità, ma hanno raggiunto un livello di gravità tale da cagionare lesioni personali a uno degli operatori.
Questi due elementi, valutati congiuntamente, hanno portato il giudice di merito a escludere che il fatto potesse essere qualificato come di “particolare tenuità”.
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la pena base per il reato di resistenza era stata fissata al minimo edittale (sei mesi di reclusione) e l’aumento per il reato satellite di lesioni, in continuazione, era stato di un solo mese. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, quando gli aumenti di pena per i reati in continuazione sono di esigua entità, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata, poiché si presume che il potere discrezionale sia stato esercitato correttamente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione sull’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La pronuncia ribadisce che la valutazione non può basarsi solo sulla pena edittale del reato, ma deve considerare tutte le concrete modalità della condotta. In particolare, la persistenza dell’azione criminosa (pervicacia) e le conseguenze dannose prodotte (come le lesioni a un pubblico ufficiale) sono fattori decisivi che possono impedire l’applicazione del beneficio. La decisione conferma, inoltre, i limiti del sindacato della Corte di Cassazione, che non può sostituire la propria valutazione a quella, logica e ben motivata, dei giudici di merito.
Quando la resistenza a pubblico ufficiale esclude l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Secondo la Corte, l’applicazione della particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta di resistenza è caratterizzata da una ‘pervicace reiterazione’ (cioè una ripetizione ostinata) contro più pubblici ufficiali e quando è di gravità tale da cagionare lesioni personali a uno degli agenti.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o le prove, ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
È necessaria una motivazione dettagliata per un piccolo aumento di pena in caso di reato continuato?
No. La Corte ha specificato che, in tema di reato continuato, se il giudice di merito applica aumenti di pena di esigua entità per i reati satellite (come un mese in questo caso), non è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata per tale aumento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8497 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8497 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il 24/05/1984
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Cupi Arjan;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso – relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e alla dosimetria della pena inflitta in esito alla ritenuta continuazione – risultano inammissibili perché aspecifici e comunque manifestamente infondati;
Rilevato che è principio pacifico che esula dai poteri di questa Corte di legittimità operare, come vorrebbe il ricorrente, una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944), essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 – dep. 2021, F., Rv. 280601);
Ritenuto che la sentenza impugnata ha, con motivazione adeguata e non illogica e quindi insindacabile in sede di giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940 – 01), rigettato la doglianza formulata dall’imputato in merito alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. evidenziando che in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità dovevano considerarsi, da un lato, la pervicace reiterazione di condotte di resistenza (poste in essere a danno di due pubblici ufficiali) e, dall’altro lato, la gravità delle stesse che avevano cagionato a uno degli operanti lesioni personali;
Rilevato che inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, atteso che la pena base per il delitto di resistenza è stata determinata nel minimo edittale di mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 81 cod. pen. di un mese per le lesioni e questa Corte ha precisato che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025