Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4335 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4335 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Monopoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Casarano il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Racalè il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l’imputato COGNOME NOME le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata e, in ogni caso, la prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/12/2024, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza emessa in data 12/02/2021 dal Tribunale di Lecce, con la quale COGNOME NOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 5 d.lgs 74/2000 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione e COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lg 74/2000 e condannati alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.
COGNOME NOME propone tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 603 cod.proc.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che con i motivi di appello era stata chiesta la rinnovazione istruttoria a mezzo di acquisizione di documentazione comprovante che il ricorrente aveva svolto il ruolo di mera testa di legno della società RAGIONE_SOCIALE, gestita di fatti dai germani COGNOME NOME, NOME e NOME, i primi due condannati, quali amministratori di fatto, per entrambi i reati contestati in imputazione; trattavasi di documentazione la cui acquisizione si appalesava necessaria e la Corte di appello aveva motivato il diniego di acquisizione con motivazione carente.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 110, 40, comma 2, cod.pen. e 5 d.lgs 74/2000.
Argomenta che il ricorrente non poteva essere ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 5 d.lgs 74/2000 perché mero prestanome della società; fin dall’ottobre 2014, il ricorrente, nonostante fosse formalmente ancora il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, non poteva compiere alcuna attività amministrativa perché estromesso anche fisicamente dai locali della società da parte dei veri amministratori di fatto.
Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 131-bis cod.pen.
Argomenta che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere sussistente la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen. in quanto il ricorrente aveva inviato la dichiarazione Iva solo un giorno dopo il novantesimo giorno dalla scadenza del termine ultimo previsto per la dichiarazione; tale circostanza, più vicina ad un errore di calcolo della scadenza, evidenziava l’assenza
di qualsivoglia volontà di ritardare la dichiarazione fiscale allo scopo di evadere il pagamento RAGIONE_SOCIALE relative imposte.
COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono un unico motivo di ricorso, deducendo nullità della sentenza per inosservanza degli artt. 357, comma 2, lett. b) e 195, comma 4, cod.proc.pen e vizio di motivazione.
Argomentano che le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato COGNOME alla presenza dei funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE avevano determinato il riconoscimento del ruolo di amministratori di fatto della RAGIONE_SOCIALE; tali dichiarazioni non erano state verbalizzate correttamente secondo la previsione dell’art 357, comma 2, lett. b) cod.proc.pen.; le dichiarazioni spontanee del COGNOME e quelle rese dal teste COGNOME (che le aveva riferite in dibattimento) erano inutilizzabili in base al disposto dell’art. 195, comma 4, cod.proc.pen.; su tale questione la Corte di appello aveva esposto una motivazione contraddittoria, ritenendo corrette le modalità di verbalizzazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II primo motivo di ricorso di COGNOME NOME è manifestamente infondato.
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità.
La rinnovazione del dibattimento, infatti, postula una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado ed ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.2,n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808; Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv.266820 – 01).
Il giudice d’appello, inoltre, ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado.
In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto RAGIONE_SOCIALE ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza
e la assorbente concludenza RAGIONE_SOCIALE prove già acquisite (Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977).
Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, infatti, può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez.6, n.11907 del 13/12/2013, dep.12/03/2014, Rv.259893;Sez.4, n.47095 del 02/12/2009, Rv.245996).
Nella specie, la Corte territoriale, ha esplicitamente motivato circa la non rilevanza RAGIONE_SOCIALE richieste istruttorie, spiegando le ragioni della irrilevanza dei documenti dei quali il COGNOME chiedeva l’acquisizione con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici, che si sottraggono al sindacato di legittimità (pag 3 dell sentenza impugnata).
Il secondo motivo di ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
Il ricorrente richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali.
Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, COGNOME, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, COGNOME, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
Da tanto discende l’inammissibilità della doglianza.
Il terzo motivo di ricorso di NOME è fondato.
La Corte di appello, nel valutare l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen. non ha tenuto conto della condotta susseguente al reato (la dichiarazione Iva era stata presentata subito dopo la scadenza del termine di presentazione) che per effetto RAGIONE_SOCIALE modifiche all’art. 131-
bis cod. pen. introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituisce elemento suscettibile di valutazione.
Quando è stata pronunciata la sentenza impugnata era già vigente la disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen., come modificata dall’art. 1, comma 1, lett. c) n. 1, d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto più ampi parametri legali di applicabilità della causa estintiva del reato e che per giurisprudenza pacifica si applica anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi ai fatti reato commessi prima della entrata in vigore del citato decreto (cfr. Sez. 4, n. 17190 del 16/03/2023, Rv. 284606 – 01; conf. Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Rv. 284241 – 02). Questa Corte ha affermato che la condotta susseguente al reato può essere valorizzata nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen. (vedasi Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497 – 01) e che la stessa può rilevare ai fini dell’apprezzamento dell’entità del danno, ovvero come possibile spia dell’intensità dell’elemento soggettivo (Sez. 3, n. 20279 del 21/03/2023 Rv. 284617 — 01).
Risulta, quindi, integrata la dedotta violazione di legge e si impone l’annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce.
Il Giudice di rinvio dovrà valutare previamente l’eventuale estinzione del reato (art. 5 d.lgs 74/2000) per decorso del termine prescrizionale.
Va osservato, infatti, che pur a fronte di un rapporto impugnatorio validamente instauratosi (attesa la fondatezza del motivo di ricorso in esame), l’incompletezza del capo di imputazione riportato nella sentenza impugnata non consente a questa Corte di individuare la data di commissione del reato (e di valutare, conseguentemente, l’effettivo decorso del termine prescrizionale alla data della presente decisione); trattasi di accertamento di natura fattuale, che compete al Giudice di merito e che va, quindi, demandato al Giudice del rinvio, che effettuerà tale valutazione in via preliminare, ai fini dell’applicabilità dell’a 129 cod.proc. pen.
Il motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME è inammissibile.
La Corte di appello, nel rigettare l’eccezione di inutilizzabilità qui riproposta, evidenziava (pp. 7 e 8 della sentenza impugnata) che le dichiarazioni rese dal COGNOME erano riportate in foglio sottoscritto dal dichiarante e contenente il nome dei soggetti accertatori dell’RAGIONE_SOCIALE; tale foglio era richiamato ed allegato quale parte integrante al verbale di constatazione redato dai soggetti accertatori in data 15/12/2016; da tanto discendeva la ritualità della verbalizzazione secondo la previsione dell’art 357, comma 2, lett. b) cod.proc.pen.
Inoltre, i Giudici di appello rimarcavano che l’affermazione di responsabilità dei ricorrenti si basava, comunque, su ulteriori risultanze istruttorie (documentazione allegata al verbale di constatazione, dichiarazioni rese in dibattimento da COGNOME NOME e dal teste COGNOME in relazione alla documentazione allegata al verbale di constatazione).
I ricorrenti non si confrontano criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).
Va, inoltre, ricordato che questa Corte, con orientamento (Sez.2, n.7986 del 18/11/2016, dep.20/02/2017, Rv.269218; Sez.6,n.18764 del 05/02/2014, Rv.259452;Sez. 4, n. 18764 del 5.2.2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2.10.2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustifica l’identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
Nella specie, i ricorrenti non hanno effettuato il doveroso confronto critico con gli ulteriori elementi istruttori posti a fondamento della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità per genericità, anche sotto tale profilo, della doglianza proposta.
In definitiva, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, che valuterà anche in via preliminare l’eventuale estinzione del reato (art. 5 d.lgs 74/2000) per decorso del termine prescrizionale.
I ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME vanno dichiarati inammissibili. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del
procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 05/12/2025