Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8881 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8881 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis c.p.p., è manifestamente infondato.
Come noto, la disposizione dettata dall’art. 131-bis cod. pen. è stata modificata dall’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, che, dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità, nel primo comma ha sostituto le parole «massimo a cinque anni» con le parole «minimo a due anni» e ha inserito, dopo le parole «primo comma», quelle «anche in considerazione della condotta susseguente».
La disposizione dettata dall’art. 131-bis cod. pen. in tale “nuova versione” è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione dell’art. 6 del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, nel testo convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, sicché, in assenza di una disposizione transitoria, si pone il problema della applicazione retroattiva di tali novità legislative a fatti di re commessi in epoca anteriore a quella data, dunque, anche al delitto accertato a carico dell’odierno ricorrente.
A tale quesito, questa Corte ritiene che debba darsi una risposta favorevole, in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite della Cassazione in occasione dell’entrata in vigore del nuovo istituto, quando venne definita in senso positivo la questione della deducibilità dell’istanza d applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per la prima volta in cassazione, in quanto norma afferente a un istituto di diritto penale sostanziale: con conseguente applicazione retroattiva dell’art. 131- bis cod. pen., ai sensi dell’art 2, comma 4, cod. pen., anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, aventi a oggetto reati commessi prima di quella data (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594).
Tanto premesso in diritto, va osservato come correttamente i giudici di merito abbiano escluso la particolare tenuità del fatto, non solo sul presupposto della impossibilità di addivenire ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva e del diniego di accesso a pene sostitutive, ma soprattutto fornendo una motivazione implicita, insita nella descrizione della gravità della condotta e della personalità del reo, idonea ad escludere l’applicabilità dell’art.131-bis cod. pen. a prescindere dall’esistenza o meno, all’epoca dei fatti, di una preclusione normativa espressa ( cfr. in particolare pagg. 3 e segg.)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024.