Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25375 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
o
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito non sono incorsi in alcuna violazione, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) e che, nel caso di specie, come si evince dal tenore della sentenza impugnata (cfr., pag. 4) è stato esaustivamente individuato nella non particolare tenuità del pregiudizio patrimoniale subito dalla persona offesa, quantificato in oltre ottocento euro;
ritenuto che l’ulteriore motivo, inerente alle pene sostitutive, è formulato in termini non consentiti in questa sede avendo questa Corte anche recentemente ribadito che anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul p adeguatamente motivato, come nel caso di specie avvenuto sia pure in termini sintetici, sfugge al sindacato di legittimità (cfr., Sez. 3 – , n. 9708 del 16/02/20 Tornese, Rv. 286031 – 01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024.