Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41787 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41787 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte di Appello di Venezia
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Ascoli Piceno, che ha chiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza con riferimento al motivo sul rigetto dell’istanza ex art.131bis cod. pen.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 10/03/2025 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 22/04/20 22 con la quale l’imputato appellante NOME era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. per aver occultato cinque telefoni cellulari di provenienza furtiva.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato , eccependo la violazione di legge (art. 131bis cod. pen.) e vizio di
motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen.; la violazione di legge e il vizio di motivazione (artt. 62, n. 4 e 648, quarto comma, cod. pen.) per l’omessa concessione dell’attenuante del danno di particolare tenuit à, pur in presenza dei presupposti di legge.
Il primo motivo, relativo al la violazione dell’art. 131 -bis cod. pen. ed al relativo vizio di motivazione, è generico e manifestamente infondato.
La Corte territoriale, pur muovendo dall’astratta applicabilità di tale disposizione in caso di ricettazione c.d. lieve (pag. 6, in tal modo correggendo l’erronea premessa in diritto del giudice di primo grado), motiva in maniera congrua e non manifestamente illogica il diniego (pagg. 6 e 7): valorizza a tal fine il rilievo criminoso della condotta, avente ad oggetto cinque cellulari, l’atteggiamento del NOME nel tentativo di giustificare la disponibilità degli stessi, i plurimi precedenti penali anche per reati contro il patrimonio.
Non vi è altresì contraddittorietà tra la qualificazione del fatto come lieve ai sensi dell’art. 648 , quarto comma cod. pen. e il diniego dell’art. 131 -bis cod. pen., trattandosi di istituti diversi.
Ai fini della concedibilità dell ‘attenuante speciale il giudice non è tenuto a valutare esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell’esclusione della circostanza attenuante, essendo il valore del bene un elemento concorrente di carattere sussidiario; ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, invece, devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l’entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale del comportamento tenuto, pervenendosi all’esclusione laddove -come nel caso di specie -l’offesa non sia esigua e la condotta sia espressione di abitualità.
L’attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso -analogo a quello in esame -in cui l’esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all’ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte (Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693 -01).
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025 Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME