Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36524 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
Il PG conclude per l’inammissibilità del ricorso, come da requisitoria già depositata.
udito il difensore:
LAVV_NOTAIO COGNOME si riporta ai motivi del ricorso, chiedendone l’accoglirriento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 gennaio 2024, il Tribunale di Cagliari,. riteneva NOME COGNOME responsabile della contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen. lo condannava alla pena di trecento euro di ammenda.
Avverso la predetta sentenza COGNOMECOGNOME tramite il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolat motivo con il quale ha lamentato violazione degli artt. 131-bis e 62-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione, in punto di ritenuta insussistenza del fat particolare tenuità e di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.1. Sotto il primo profilo, il ricorrente denuncia che la motivazione pos dal Tribunale a conforto dell’esclusione dell’invocata causa di esclusione del punibilità sarebbe erroneamente stata ricondotta a un atteggiamento non collaborativo dell’imputato nei riguardi degli operanti.
Si sarebbe, invece, trascurato di valutare l’assenza di cause ostat oggettive e soggettive, posto che la complessiva condotta serbata da COGNOMECOGNOME COGNOME qualificabile come abituale, è stata attuata da un soggetto privo di precede condanne. In ogni caso, osserva il ricorrente, l’eventuale atteggiamento no collaborativo con gli investigatori non costituisce parametro di valutazione del condotta utile al fine del riconoscimento dell’art 131-bis cod. pen., dovendos tale fine guardare alla modalità della condotta del reato.
2.2. Del pari carente la motivazione con cui, segnalando la mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione, il Tribunale ha negato le circost attenuanti generiche, invece invocate sulla scorta degli stessi elementi pos base della richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità.
2.3. Con memoria depositata in data 19 aprile 2024, la difesa del ricorrent ha ribadito la richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il primo motivo di ricorso, mentre quello che denuncia l violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche è infondato e, come tale, rigettato.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha escluso che il fatto potesse «ritenersi di particolare tenuità ai sensi e per gli effetti dell’art. 131 pen., stante la condotta posta in essere dall’imputato, mostratosi alcun mo collaborativo nei confronti dei militari operanti».
Si tratta di una motivazione evidentemente eccentrica rispetto ai parametri che il Giudice deve valutare ai fine del riconoscimento o meno della causa d esclusione della punibilità di cui si tratta.
Come segnalata dal ricorrente, le modalità della condotta oggetto di valutazione sono quelle del reato (detenzione di munizioni), da valutar unitamente agli altri parametri dell’art. 133, comma 1, cod. pen.
Fermo è in giurisprudenza, il principio secondo cui, «Ai fini dell configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuit fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richi valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispe concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., de modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo» (Sez. U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj Rv. 266590).
E’ ben vero che oggi, l’art. 131-bis cod. pen. – nella formulazione novella dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 applicabile anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, laddove consente al giudice di tenere conto della condotta del reo successiva al commissione del reato (Sez. 1 n. 30515 del 02/05/2023, COGNOME, Rv. 284975) – «costituisce elemento suscettibile di valutazione negativa ai fini de applicabilità dell’esimente nel caso in cui determini un aggravamento dell’offes non rilevando invece comportamenti successivi sol perché espressivi di capacità a delinquere» (Sez. 6, n. 43941 del 03/10/2023, NOME COGNOME, Rv. 285360). E’, tuttavia, altrettanto evidente che il Tribunale abbia omesso indicare le ragioni per le quali ha reputato la mancata collaborazione con inquirenti inei4nte sulla gravità dell’offesa.
La sentenza dev’essere, pertanto, annullata sul punto, con rinvio per u nuovo esame che, libero negli esiti, sia ossequiante dei principi appe richiamati.
3. Il secondo motivo, come anticipato, è privo di pregio.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (assenza di elemen evincibili dagli atti ovvero dedotti dalla difesa, suscettibili di valut positiva), che – in quanto oggetto di un giudizio di fatto – è insindacabi
questa sede purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattor attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2 Rv. 242419), anche in considerazione del principio affermato da questa Corte secondo cui «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, da legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concess della diminuente, non è più sufficiente il solo stato d’incensurate dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590).
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce, infat un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personal del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assen legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis codice penale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto Tribunale di Cagliari in diversa persona fisica.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente