Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9023 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9023 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Trattazione scritta.
i
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Termini Innerese in composizione monocratica ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975, – per aver portato, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione una mazza da baseball in legno, lunga cm 46, chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona per le circostanze di tempo e di luogo, e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di euro seicento di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, nel contempo ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Avverso l’indicata sentenza, ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo, quale unico motivo di ricorso, rilevante ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge nella parte in cui non ha applicato l’art. 131-bis cod. pen..
Pur avendo ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto come di lieve entità, il Tribunale è poi incorso in errore nel non riconoscere la speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., nonostante ne ricorressero tutti i presupposti di legge.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come precisato da questa Corte nella sua massima composizione (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushai, Rv. 266590-01), ai fini del riconoscimento o dell’esclusione del beneficio di cui all’art. 131-bis cod. pen. occorre procedere ad un’equilibrata valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore. Il giudice, dunque, una volta accertata la sussistenza del reato, deve effettuare una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo
onde poter valutare l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.
Il Tribunale di Termini Imerese, nel respingere l’istanza difensiva volta al riconoscimento della speciale esimente, si è limitato a richiamare i precedenti penali di cui il COGNOME è gravato, ritenendoli indicativi di una «personalità criminale piuttosto strutturata».
Nella motivazione del Giudice di merito risulta, invero, carente ogni indicazione a indici di valutazione obiettiva della gravità del reato e del grado di colpevolezza che possano assumere, anche in via implicita, rilievo ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto alla stregua dei paramenti normativi previsti dall’art. 131bis cod. pen., che sono di natura prevalentemente oggettiva, non assumendo invece rilievo indici di valutazione di natura soggettiva, come quelli tratti unicamente dalla presenza dei precedenti penali (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948).
I precedenti, peraltro, in questa materia, assumono rilevanza ostativa solo ove ricorrano le altre condizioni previste dall’art. 131-bis, comma 3, cod. pen., ovvero nel caso in cui l’imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095).
Per tali ragioni, la sentenza impugnata dev’essere annullata con rinvio al Tribunale di Termini Innerese in diversa composizione personale, per nuovo esame sul punto, risultando carente la motivazione in merito sia ai profili di gravità del fatto e grado di colpevolezza, sia sull’esistenza di eventuali elementi fattuali che dimostrino, in ipotesi, l’abitualità del comportamento dell’imputato, giustificativi del diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tinbunale di Termini Imerese in diversa composizione personale.
Così deciso il 01/12/2023